Valutazione del rischio

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La valutazione del rischio chimico, effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, sentito il RLS/RLST deve considerare (art. 223 del D.Lgs. 81/2008):  nn• le proprietà pericolose degli agenti chimici (individuabili anche dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE);nn• le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;nn• il livello, il modo e la durata dell’esposizione;nn• le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di agenti chimici, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;nn• i VLE o i BEI;nn• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;nn• se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.nnI VLE si riferiscono ai valori di concentrazione delle sostanze nell’aria, mentre i BEI (valori limite biologici) riguardano i valori rilevati nell’organismo del lavoratore in seguito a esami clinici specifici(monitoraggio biologico) facenti parte della sorveglianza sanitaria.   La valutazione del rischio relativo agli agenti chimici pericolosi deve tenere conto di due aspetti:  nnquello relativo alla salute (vedi paragrafo 10.7.1.) e quello relativo alla sicurezza (vedi paragrafo 10.7.2.), le cui soglie sono rispettivamente “irrilevante” e “basso”.nnLe modalità con cui eseguire la valutazione sono:  nn• misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza;nn• stime qualitative che identificano tali variabili, in termini semplici, e consentono una graduazione preliminare del livello di esposizione;nn• misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc (per esempio nei casi dove già si suppone un rischio “non irrilevante per la salute”).

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