Valutazione del rischio

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Le prescrizioni in materia di rumore previste dal d.lgs. 81/2008, così come quelle contenute nell’abrogato d.lgs. 277/1991, presentano particolari difficoltà di applicazione nel caso di attività temporanee, quali quelle svolte nei cantieri edili, perché la norma è più affine alle caratteristiche dei luoghi di produzione fissi come le fabbriche. Le caratteristiche del lavoro nel settore delle costruzioni (estrema variabilità delle esposizioni nel corso della vita del cantiere, oltre che nell’ambito delle singole giornate o settimane lavorative) rendono molto difficile l’applicazione delle metodologie di valutazione previste in altri settori lavorativi dove a ciascun lavoratore e a ciascun posto di lavoro è attribuibile uno specifico livello di esposizione a rumore. Ogni impresa, allo stato attuale, deve far fronte agli obblighi di valutazione del rischio rumore con proprie misurazioni. Occorre ricordare che le istruzioni per l’uso delle macchine costruite dopo il 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/1996 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”) devono riportare il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro, se questo supera i 70 dB(A), e il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa). I datori di lavoro che, in attesa di valori misurati in opera,intendono utilizzare questi dati devono verificare se sono pertinenti con le modalità d’uso,l’ambiente in cui opera la macchina e il suo invecchiamento, perché tali fattori influiscono sull’effettiva esposizione dei lavoratori. Il settore delle costruzioni può ancora beneficiare delle “banche dati” in funzione dell’art. 190,comma 5-bis del D.Lgs. 81/2008 che recita: “L’emissione sonora di attrezzature di lavoro,macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”. A ciò si può aggiungere che nell’art. 190 dello stesso Decreto è previsto che i metodi utilizzati per le misurazioni possono includere la campionatura; si ritiene quindi che, in una più ampia scala,tale campionatura possa corrispondere a un’adeguata banca dati con adeguate informazioni sulle misurazioni eseguite secondo le norme di buona tecnica. E’ ormai prassi consolidata che i risultati rilevati in un cantiere siano esportabili in altri cantieri,anche non necessariamente della stessa impresa, dove si utilizzino macchine, attrezzature e metodologie di lavoro analoghe; è quindi evidente che i valori già in possesso dalle imprese, o individuati nelle banche dati, possono essere utilizzati in tutti i cantieri dove si ripete lo stesso tipo di esposizione. In ogni caso, anche se le attività svolte nei cantieri dello stesso genere si ripetono abitualmente nello stesso modo, occorre controllare, cantiere per cantiere, quanto preventivato nel DVR, per accertare eventuali difformità dalla realtà in termini sia di rumorosità sia di tempi di esposizione. L’adattabilità di situazioni tipo allo specifico contesto è responsabilità del datore di lavoro e del tecnico valutatore che devono esplicitamente dichiarare tale adattamento. In situazioni non contemplate nelle banche dati sono necessarie le verifiche strumentali. Condizione essenziale per far ricorso ai dati di cui sopra (risultati di rilievi condotti in altri cantieri,banche dati) è che le misurazioni prese a riferimento siano state condotte secondo i criteri tecnici e i modi prescritti dalle norme di buona tecnica. Per utilizzare valori corretti, che possono essere diversi da quelli indicati nelle banche dati, si dovrà tenere conto:  nn• dei risultati di rilevazioni di controllo sulle attività presenti e sulle relative sorgenti di rumore(macchine e attrezzature diverse o uguali, ma più rumorose per obsolescenza o carenza di manutenzione);nn• degli effettivi tempi di esposizione utilizzati;nn• della possibile sovrapposizione di rumori provenienti da altre attività in atto nello stesso cantiere;nn• di eventuali altre situazioni peggiorative quali, ad esempio, lavoro in ambienti confinati;nn• di caratteristiche delle macchine superiori a quelle individuate in banca dati (attrezzi efficacemente “silenziati”) o di particolari sistemi che producano effetti di schermo;nn• di particolari modalità operative. L’uso delle banche dati, come in passato, permette di valutare preventivamente il rischio e di adottare subito le misure necessarie evitando i tempi d’attesa indispensabili per una campagna di misurazione diretta. Nell’elaborare il modello di DVR, inserito nella presente pubblicazione, si è tenuto conto di tale possibilità. nn

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