La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro (art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, non si deve limitare a riportare l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo semplicemente alcuni consigli per la gestione dei vari pericoli, ma deve calarsi nella realtà valutata. Occorre analizzare tutte le fasi lavorative interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’ necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.
Sono soggette a Valutazione dei Rischi tutte le imprese composte da due o più soci, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, che può farsi supportare da un tecnico qualificato. Durante il sopralluogo presso la sede dell’attività lavorativa, il tecnico si occuperà di raccogliere i seguenti dati:
dati generali dell’azienda
descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo
descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno
criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida
misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi remoti
programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori
programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei dipendenti
documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc…
metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile S.P.P., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori)
data o periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventualmente professionalità/risorse esterne a cui si è fatto ricorso.