La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni.
La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi lavorative di ogni area aziendale, individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari, stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto, definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi, programmare le azioni di prevenzione e protezione.
Nella valutazione dei rischi sono state seguite le seguenti operazioni:
• identificazione dei fattori di rischio;
• identificazione dei lavoratori esposti;
• stima dell’entità delle esposizioni;
• stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
• stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
• verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero di esposti;
• verifica dell’applicabilità di tali misure;
• definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
• verifica dell’idoneità delle misure in atto;
• redazione del documento;
• definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione.
Gli strumenti metodologici seguiti per la valutazione del rischio sono riconducibili essenzialmente alle linee guida della CEE, alle norme tecniche comunitarie di riferimento per specifici settori di attività, alle Linee Guida di Coordinamento delle Regioni.
Il documento di valutazione dei rischi diventa così la fotografia dell’attività aziendale inquadrata sotto il piano normativo nel contesto del suo ciclo produttivo, del personale, delle strutture ed attrezzature di cui dispone, nel livello di addestramento per il personale e nello stato di adeguatezza delle misure di prevenzione e sicurezza adottate o da adottare.
La redazione del DVR è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro che, tuttavia, dovrà coadiuvarsi con il RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dal Datore di Lavoro), il RLS Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed eventuali consulenti esterni per problematiche specifiche.
Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.
Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel DVR.
Quando effettuare la Revisione del DVR?
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo.
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottate nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro, una variazione del lay-out con una nuova disposizione di macchinari all’interno dell’ambiente di lavoro oppure quando si effettua una ristrutturazione di locali o un rifacimento di impianti da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
A ciascuna di queste azioni potrebbe corrispondere una variazione nel livello di rischio e quindi un aggiornamento delle misure di prevenzione e dei relativi programmi di attuazione.
Il DVR comunque, dovrebbe essere verificato almeno ogni anno (in occasione della riunione periodica) con particolare attenzione per attività lavorative che riguardano l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici.