Valori limite di esposizione professionale, agenti chimici

Valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. Le numerose modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008. Safety Manager.

Esposizione professionale per gli agenti chimici

Il decreto Interministeriale del 18 maggio 2021 recepisce la direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (attuazione direttiva 98/24/CE del Consiglio che modifica direttiva 2000/39/UE della Commissione)

Il Decreto Interministeriale sostituisce l’Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici:

anilina;
clorometano;
trimetiammina;
2-fenilpropano (cumene);
acetato di sec-butile, 4-amminotoluene;
acetato di isobutile, alcool isoamilico;
acetato di n-butile;
tricloruro di fosforile.

D.Lgs. n. 81/2008

Infatti le numerose modifiche apportate al D.Lgs. n. 81/2008 (sia dal decreto interministeriale 18 maggio 2021 sia dai richiamati provvedimenti emanati durante quest’ultimo anno) hanno dato vita, quindi, a una intensa evoluzione della disciplina in materia che, tuttavia, a quanto è stato possibile rilevare nella prassi aziendale sembra che non sempre sia stata ben compresa e tenuta presente nella giusta misura da parte dei datori di lavoro e dei servizi di prevenzione e protezione, anche perché quasi del tutto assorbiti a risolvere le numerose criticità gestionali derivanti da Sars-Cov-2.

Ecco, quindi, che proprio questi diversi interventi impongono ai datori di lavoro interessati un momento di riflessione e di analisi dell’impatto di queste normative e, di conseguenza, un’attenta rivisitazione della valutazione dei rischi da agenti chimici, intesi come probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione (art. 222, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008) e riconsiderare, in primo luogo, le caratteristiche dei processi produttivi, le sostanze impiegate, i dati in possesso secondo quanto riportato dalle schede di sicurezza, i rilievi compiuti in precedenza, l’esposizione eccetera.

Art. 223 del D.Lgs. n. 81/2008

Sotto questo profilo giova anche ricordare che l’art. 223 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di questi agenti, prendendo in considerazione, in particolare, numerosi parametri tra cui, ad esempio, le loro proprietà pericolose; le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006; il livello, il modo e la durata della esposizione; i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici di cui agli allegati XXXVIII e XXXIX.

Collaborazione

Si tratta, invero, di un’operazione non sempre facile da compiere, che richiede una stretta collaborazione del datore di lavoro con le altre figure fondamentali della prevenzione – Rspp, medico competente, Rls – ma anche un più attento esame critico dei dati in possesso, in particolare di quelli desumibili dalle schede di sicurezza, e un approccio molto prudenziale visto che si tratta di sostanze alle quali sono associati pericoli di significativa entità per i lavoratori.


agenti chimici Il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro è una Professione Sanitaria istituita con Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997, n° 58 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e il relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” TPALL Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro obiettivo è di natura tecnica, professionale e relazionale.
Sicurweb Chimico

Ad esempio, SICURWEB Rischio chimico,  propone totalmente on line la valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi con la classificazione del REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008. Aggiornato al regolamento CLP e con aggiornamento 2016 dell’algoritmo MOVARISCH.