Una volta selezionato il DPI è necessario procedere prima della sua individuazione e adozione ad una valutazione dei possibili rischi connessi al suo utilizzo.
Il punto 4 dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 fornisce degli schemi di riferimento che mettono in evidenza alcune criticità legate al DPI e all’uso dei DPI in riferimento ai quali vengono indicati criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo.
E’ bene ricordare che l’uso non corretto di questi dispositivi può comportare anche un rischio di patologie per l’utilizzatore dovuto alla loro manipolazione e a una conservazione non adeguata.
L’utilizzo ripetuto dello stesso dispositivo monouso, la permanenza di dispositivi in ambienti polverosi o con presenza di sostanze contaminanti, la mancanza di procedure per il lavaggio o la sostituzione, la non disponibilità di luoghi igienicamente idonei in cui riporre i dispositivi, l’utilizzo promiscuo di dispositivi destinati ad uso personale sono tutti elementi che espongono i lavoratori ad ulteriori rischi per la loro salute.
La Nota Informativa del Fabbricante contiene tutte le istruzioni di deposito, d’impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione dei dispositivi di protezione, informazioni in merito alla disponibilità di accessori utilizzabili con i dispositivi e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati e la data di scadenza
L’individuazione dei dispositivi dovrà essere esplicitata nel DVR (art. 28 comma 2 lett. b) con l’indicazione, se non della marca e del modello del dispositivo, almeno delle caratteristiche prestazionali e della tipologia selezionati.
Il Datore di Lavoro, a seguito dell’individuazione, dovrà procedere alla predisposizione di una procedura di gestione del DPI e all’attivazione dei necessari processi di informazione, formazione e addestramento per gli utilizzatori.
DPI
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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