TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI

Cosa cambia? In primo luogo, viene meno il requisito dell’autorizzazione nazionale (si vedano art. 45, paragrafo 1, e art. 46, paragrafo 2). Ciò significa che il trasferimento verso un Paese terzo “adeguato” ai sensi della decisione assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d’impresa Leggi di piùTRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI[…]