Sostituzione e riduzione

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Considerata l’elevata pericolosità per la salute degli agenti cancerogeni/mutageni appare evidente che il datore di lavoro deve fare di tutto affinché, in via prioritaria, non siano utilizzati questi prodotti o sostanze o, se ciò è inevitabile, ne sia ridotto l’impiego. Il principio fondamentale di sostituzione e riduzione è richiamato all’art. 235 del D.Lgs. 81/2008 che recita:  nn1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.nn2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.nn3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII”. 

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