SOSTANZE STUPEFACENTI

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Il Provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza” stabilisce l’obbligo di sorveglianza sanitaria per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza,l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento a un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti.nnTali mansioni sono quelle elencate nell’Allegato I del Provvedimento sopra citato;nnper il settore edile principalmente sono:  nn• attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi come l’impiego di gas tossici o posizionamento e brillamento mine;nn• mansioni inerenti le attività di trasposto come ad esempio: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E; manovratori di mezzi su binario e di apparecchi di sollevamento (esclusi carri-ponte con pulsantiera a terra) nonché addetti agli scambi dei binari;nn• addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.nnGli addetti alle mansioni di cui sopra devono pertanto essere sottoposti a visite mediche finalizzate ad accertare l’assenza di sostanze psicotrope e stupefacenti.nnLa sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva (prima di adibire il lavoratore alle mansioni di cui sopra) e successivamente le visite periodiche secondo le modalità previste dal provvedimento sopra citato.

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