Sorveglianza sanitaria

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In base al D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui le esposizioni non siano sporadiche e di debole intensità e/o qualora risulti dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, si applicano le disposizione relative alla sorveglianza sanitaria (art. 259). Tale articolo stabilisce che i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento di tali lavori e periodicamente,devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità stabilita dal medico competente, anche al fine di verificare la possibilità di indossare DPI delle vie respiratorie durante il lavoro. Sono altresì sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti. Devono essere iscritti nell’apposito registro (art. 260) i lavoratori che:  nn• respirano aria filtrata con una concentrazione di fibre di amianto superiore a 10 fibre al litro d’aria, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI,oppure  nn• siano stati soggetti ad una esposizione anomala non prevedibile (art. 240). L’iscrizione nel registro deve essere temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto sopra indicato. Le disposizione relative al registro degli esposti restano in vigore fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale che definisce le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP.

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