Sorveglianza sanitaria

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Nei confronti dei lavoratori per i quali la valutazione del rischio da agenti cancerogeni/mutageni ha evidenziato un rischio per la salute il medico competente deve:  nn• attivare la sorveglianza sanitaria in base alle indicazioni di cui all’art. 242 del D.Lgs. 81/2008;nn• iscrivere tali lavoratori nel registro di esposizione secondo quanto previsto dall’art. 243;nn• istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’art.243.  nnLe disposizioni relative al registro infortuni e al registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale che definisce le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. 

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