SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA NELLE IMPRESE

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SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA NELLE IMPRESEnnL’argomento relativo ai sistemi di gestione per la sicurezza e alla conseguente responsabilità amministrativa, è trattato da una vasta documentazione più teorica che pratica. Un importante riferimento applicativo è la sentenza di primo grado del Tribunale di Trani – Sezione Molfetta (Giudice Gadaleta) 26 ottobre 2009/11 gennaio 2010) relativa all’infortunio sul lavoro del 2008 presso la Truck Center con 5 morti e un ferito grave in seguito a inalazione di acido solfidrico sviluppatosi durante la bonifica di cisterne che avevano contenuto zolfo.nnQuanto segue è una sintesi integrata e riassuntiva delle relazioni presentate nei seminari svolti in Regione Toscana nelle tre Aree Vaste nei mesi di febbraio e marzo 2010, dal titolo “Modelli diOrganizzazione e di Gestione della Sicurezza”. Iniziative, queste, finalizzate a fornire primi indirizzinnagli operatori PISLL in merito alla responsabilità amministrativa nell’attività di Polizia Giudiziaria per inchieste infortunio e per malattia professionale con violazione degli art. 589 e 590 del Codice Penale. In particolare per la stesura di questa relazione, oltre alla sopraccitata sentenza, i principali riferimenti sono stati tratti dai contributi del dr. Alberto Andreani docente di diritto all’Università di Urbino, dell’ing. Daniele Novelli responsabile dell’U.F. Verifiche Impianti e Macchine, del Procuratore della Repubblica della Regione Toscana dr. Beniamino Deidda, nonché del gruppo di lavoro regionale istituito all’uopo il cui contributo è stato presentato nei seminari dal dr. Giuseppe Petrioli responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 10 di Firenze e dal sottoscritto.nnDec. Lgs. 81/2008 e dec. lgs. 231/2001: modelli organizzativi per la sicurezza (Un confronto tra i requisiti dei modelli codificati all’art.30 dec.lgs 81/08 e quelli fissati dal dec.lgs 231/01) Con l’emanazione del dec. lgs. 106 del 3 agosto 2009, riportante le modifiche al dec.lgs.81 del 9 aprile 2008, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è disciplinata da un quadro normativo che sulle fondamenta del dec. lgs. 626 del 19 settembre 1994, individua nel sistema di gestione per la sicurezza “la regia” per la valutazione dei rischi,attuazione delle misure e disposizioni per prevenire i rischi, controllo e monitoraggio dellivello di prevenzione raggiunto, pianificazione attuazione e verifica dei processi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti.nnAncorché il testo unico non lo ponga come un obbligo esplicito, in vari articoli viene indicato l’indispensabilità di adottare un modello organizzativo per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori.nnnnA tal proposito alcuni esempi possono essere i seguenti:nn- l’art. 16 (delega di funzioni) laddove, dopo aver declinato le modalità di validità della delega, il comma 3 afferma “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 – l’art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente) al comma 3-bis indica al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di vigilare altresì, in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto dinnvigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.nn- l’art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) al comma 2 lettera d) come elemento di contenuto del documento di cui all’art, 17 comma 1 lettera a), riporta l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.nnLa conferma dell’opportunità/necessità di un’azienda organizzata che risponde alla definizione fornita dall’art. 2 lettera c) cioè “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”, è rintracciabile anche in altri articoli del T.U. per i quali però in questa sede non vale la pena soffermarsi.nnQuello che invece appare necessario approfondire sono i riferimenti che offre il quadro normativo vigente ed identificabili nel dec. lgs. 231 del 2001 e nell’art. 30 del dec. lgs. 81 del 2008.nnL’art. 30 introduce i sistemi di gestione per la sicurezza come presupposto per avere effetto esimente della responsabilità amministrativa di cui parla il dec. lgs. 231/2001 e con la presunzione del comma 5: i modelli di organizzazione definiti e adottati secondo le Linee Guida UNI-INAIL e al British Standard OHSAS 18001:2007, sono conformi al modello previsto dall’art. 30 del dec.lgs. 81/2008 nelle parti corrispondenti.nnIn sostanza ci troviamo di fronte a tre tipi di “modelli”: quello definito dall’art. 30 commi 1,2,3 e 4, il modello riferito alle norme tecniche e il modello previsto dal dec. lgs.231/2001.nnScarica pdf

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