Un modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico” (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).
La politica è elaborata sulla base di conoscenze ed attente valutazioni sulle condizioni dell’azienda. E’ necessario quindi considerare e analizzare le attività aziendali, il personale addetto, le risorse impegnate. In particolare, devono essere considerati i seguenti aspetti:
– caratteristiche dell’azienda, della sua organizzazione nonché del contesto
geografico e socio- economico;
– dati di precedenti eventi negativi (incidenti, infortuni, malattie professionali, emergenze, etc.);
– conoscenza ed informazioni sulle attività lavorative ed individuazione e descrizione dei processi aziendali;
– valutazione dei rischi dell’azienda;
– autorizzazioni, documenti e certificati aziendali, legislazione applicabile
Le procedure di Sicurweb #H.S.E. tengono conto in particolare, dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:
– “l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del D. Lgs. 231/01;
– l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
– la presenza o meno di dirigenti;
– la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza”.
Una tabella esemplificativa mostra come in documenti diversi si impieghino termini diversi per riferirsi alla figura apicale (e alla dimensione dell’ente):
– D. Lgs. 81/2008 e smi: Datore di lavoro;
– D. Lgs. 231/2001 e smi: Organo Dirigente;
– Linee Guida SGSL/ BS OHSAS 18001:07: Alta Direzione.
Sicurweb HSE tiene conto e fornisce indicazioni rilevanti nella gestione aziendale di una serie di parametri che servono a gestire l’organizzazione aziendale:
– “politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
– rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008);
– attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008);
– attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
– gestione appalti;
– riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. 81/2008);
– attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008);
– attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.lgs. 81/2008);
– acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008);
– periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.lgs. 81/2008);
– il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 dell’art. 30, del d. lgs. n. 81/08 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs n. 81/2008);
– il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per: la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3, D. Lgs 81/2008);
– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008);
– il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).