Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale) è un soggetto della prevenzione aziendale che, con il Medico Competente e il RLS, concorre al conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento continuo dei livelli di salute e di sicurezza, alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure. Il RSPP coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione e risponde al datore di lavoro. Può essere un dipendente interno di un’azienda o di una unità produttiva oppure una persona esterna.
COMPITI DEL RSPP
– Individuazione dei fattori di rischio;
– Elaborazione, per quanto di competenza, di misure, sistemi e procedure;
– Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
– Partecipare alle consultazioni in sede di riunione periodica;
– Emettere pareri circa l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro in questo caso, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il datore di lavoro, anche in base alle caratteristiche e alle dimensioni aziendali, può organizzare il servizio di prevenzione e protezione secondo tre tipologie:
– designando all’interno della propria azienda una o più persone da lui dipendenti, per svolgere tale compito (servizio interno);
– ricorrendo a competenze esterne (servizio esterno);
– svolgendo direttamente i compiti del servizio (esercizio diretto).
Nonostante la scelta sia libera, si cerca di orientare il datore verso l’adozione dell’organizzazione interna del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di prevenzione e protezione tra cui il responsabile del servizio.
I dipendenti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Il datore deve dotare i soggetti di tempo e mezzi adeguati per l’esercizio del loro incarico.
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Il datore di lavoro può inoltre avvalersi di competenze esterne all’azienda per integrare l’azione di prevenzione e protezione, fermo restando il carattere interno del servizio di prevenzione e protezione (si tratta di uno specialista in prevenzione, professionista esterno all’azienda, non responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione deve essere riferita all’unità produttiva e non all’azienda nel suo complesso.
Condizione per il ricorso all’affidamento esterno è la verifica delle insufficienti capacità dei dipendenti interni.
Solo in questo caso il datore di lavoro deve, previa consultazione del Rls, affidare l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione a persone o società esterne; egli non è comunque liberato dalla propria responsabilità in materia.