A circa due anni di distanza dall’inizio della sua redazione, con la Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è stato approvato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che prevede l’aggiornamento degli accordi sulla formazione per i responsabili e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e SPP), finalizzato all’individuazione della durata, delle modalità e dei contenuti minimi dei percorsi formativi. Tale aggiornamento fa leva sull’articolo 32 del d. lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni (Testo Unico di Sicurezza) che fissa i requisiti e le capacità professionali dei responsabili e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Una forzatura, secondo alcuni che immette uno specifico accordo all’interno di una legge cui si rimedia con la possibilità delle successive modificazioni allo stesso accordo. Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006. Come vedremo il nuovo Accordo, del quale si evidenziano le differenze con i precedenti, non è ristretto all’esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.
Titoli di studio ed esoneri
Uno degli aspetti fondamentali riguarda il comma 5 dell’art. 32 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B). L’Accordo individua ulteriori titoli di studio validi e ne presenta in Allegato I un elenco completo, di ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento. Un giusto riconoscimento per molte lauree ma anche un “regalo” a molti corsi nei quali non vi è nessun esame in materia di salute e sicurezza. Il punto 1 dell’Accordo recita “Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo”.
Sembra di capire che gli esoneri, non solo dei moduli A e B ma, anche, C debbano considerarsi applicabili con il possesso di un certificato universitario.
A questo punto, però, nell’ultimo capoverso del punto 1 dell’Accordo viene detto: “Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008” che significa esonero dai moduli A e B
Individuazione dei soggetti formatori
Il nuovo Accordo semplifica e chiarisce abbastanza questi aspetti. Vale la pena ricordare come il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 ed il successivo di chiarimento del 5 ottobre 2006 presentavano una lettura tortuosa, ripetitiva, dividendo e suddividendo in soggetti formatori ed ulteriori soggetti formatori. Orbene il comma 4 dell’art. 32 indica con chiarezza quei soggetti che comunemente vengono definiti ope legis. Il punto 2 dell’Accordo esplicita chiaramente che sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per quanto riguarda gli organismi paritetici limitatamente allo specifico settore di riferimento.
Per quanto riguarda le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli organismi paritetici viene confermato che possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Si tratta delle strutture formative appositamente costituite per lo svolgimento della formazione.
Detti enti – che non sono le associazioni datoriali e dei lavoratori – possono organizzare le azioni formative se sono “accreditati” alle Regioni. Al riguardo l’Accordo riprende quanto già noto in precedenti accordi. Senza voler entrare nel merito dell’accreditamento, che pur riferendosi all’intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, è noto come venga applicato in maniera differente da regione a regione. L’Accordo modifica il punto 1, comma a) dell’Accordo del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei Datori di Lavoro per lo svolgimento dei compiti di Prevenzione e Protezione. Nello specifico nel sistema di accreditamento viene abolita la frase: “in tal caso detti soggetti (enti accreditati) devono comunque dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Si trattava di una clausola minima che gli enti accreditati alle Regioni dovessero possedere per poter svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza. La sua abolizione conferma come il semplice accreditamento costituisca di per sé titolo per svolgere tale formazione. Un importante chiarimento riguarda la controversa questione degli organismi paritetici al fine di dare una corretta interpretazione in quanto, dal D. Lgs. 81/2008, alle circolari ministeriali ed ai precedenti accordi, ne emergeva un quadro frammentario. Si ricorda come l’art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]”, si ritiene che tali organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione;
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
L’Accordo definisce come i suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento. Ne consegue che le pseudo associazioni datoriali o di lavoratori costituite in virtù dell’art. 39 del C.C. e art. 39 Costituzione siano sicuramente valide, sul piano formale, ma non ai fini di essere considerati organismi ope legis. Ne deriva che le associazioni costituite a livello locale, tra due o più persone, non abbiano nessuna autorizzazione di organizzare corsi in materia di salute e sicurezza! Nell’Accordo non trovano riferimento gli Enti Bilaterali, di cui al comma 4 dell’art. 51 del D. Lgs.81/2008, in quanto il loro ruolo è salvaguardato ottemperando l’applicazione del comma 1 del citato articolo, ovvero i medesimi degli organismi paritetici.
Requisiti dei docenti
L’Accordo viene a colmare una lacuna, evidente, dell’ambito di applicazione del D.I. del 6 marzo 2013 in quanto prevede che il requisito di formatore sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l’Allegato V indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto nessun requisito del docente. I Datori di Lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013. I docenti e gli esperti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.
Organizzazione dei corsi
Nella sostanza rimangono i medesimi del vecchio accordo ma viene delineato un preciso ruolo in obbligo al soggetto formatore e, non più, all’organizzatore. Infatti, per ciascun corso il “soggetto formatore dovrà”:
- indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- indicare i nominativi dei docenti;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
L’Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono ai corsi di aggiornamento.
Metodologia di insegnamento e apprendimento
Viene superato quanto previsto dai vecchi accordi in quanto le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Tali norme sono riportate nell’Allegato IV che rappresenta una seria e qualificante novità dell’Accordo. Allo stesso tempo si richiamano i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning che deve rispondere a quanto definito nell’Allegato II che sostituisce integralmente il precedente Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011.
Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
In merito all’articolazione degli argomenti formativi dei Moduli A, B e C, sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto a quanto indicato nei precedenti Accordi. Cambia completamente il Modulo B. I Moduli A e B sono per RSPP e ASPP mentre il Modulo C è solo per la funzione di RSPP.
Modulo A:
- viene abolito l’Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi del Modulo escludendone, rispetto al precedente, alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B.
- la durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale,
- la fruizione del Modulo A è consentita anche in modalità e-Learning
Modulo B:
- sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l’Allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006,
- è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9,
- il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione,
- i moduli B di specializzazione sono:
- Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore,
- Moduli B-SP 2: cave – costruzioni della durata di 16 ore,
- Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
- Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore
- le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.
Modulo C:
- Viene abolito l’Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo introducendo una unità didattica relativa al “Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato”.
- La durata complessiva rimane di 24 ore
- La verifica dell’apprendimento è obbligatoria
La valutazione degli apprendimenti
Sostanzialmente rimangono quelli previsti dai precedenti accordi ma sono definiti in maniera più semplice e coerenti tra i diversi moduli. La parte relativa agli attestati è comune a tutti i moduli a differenza dell’accordo precedente che per ogni Modulo ne definiva le caratteristiche.