rn
Sulla base della valutazione del rischio incendio effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, se viene riscontrato un livello di rischio dell’intera struttura o della singola zona di interesse, basso ai sensi dello stesso D.M. 10 marzo 1998, allora è da intendere basso il rischio per la sicurezza derivante dall’incendio di sostanze chimiche.nnSe, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, il rischio di incendio dei laboratori dell’Agenzia è classificato medio (ciò deriva generalmente dall’esistenza di impianti specifici a supporto della struttura tipo centrali di riscaldamento con combustibili liquidi e gassosi, particolari rivelatori di gas cromatografi, impianti di distribuzione gas infiammabili ecc., che possono far estendere all’intera struttura la classificazione di rischio incendio medio) allora il rischio incendio relativo alla manipolazione di agenti chimici pericolosi è da considerarsi basso per la sicurezza se risultano contemporaneamente verificate, nelle zone di interesse, tutte le seguenti condizioni quando applicabili:nn• presenza di un sistema di rilevazione gas efficace ed efficiente;nn• dotazione di idonei mezzi estinguenti;nn• presenza della squadra di emergenza con relativa formazione ed addestramento;nn• assenza di sorgenti di innesco non controllate.nn
rn