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La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:nna) Formazione dei lavoratori e dei preposti.nnNel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, nonnnsono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita’ di svolgimento dei corsi.nnL’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu’ di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra’ essere ottemperato entro 12 mesi.nnIn ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra’ concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.nnb) Formazione dei dirigenti.nnFermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
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