REACH e CLP – Caratteristiche di pericolosità delle sostanze

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REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) è il regolamento Europeo n. 1907/2006 per la Registrazione, la Valutazione, l’Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche.nnÈ entrato in vigore il 1 giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell’Unione Europea (UE). REACH attribuisce all’industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l’ambiente.nnIn linea di massima, tale regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche, non soltanto agli agenti chimicinnimpiegati nei processi industriali, ma anche a quelli usati nella vita quotidiana (per esempio nei prodotti di pulizia,nelle vernici e in articoli quali capi di abbigliamento, mobili e apparecchi elettrici);nnesso si applica alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati. Gli obblighi descritti da REACH non si applicano direttamente a preparati e articoli (ad eccezione delle prescrizioni per le schede dati di sicurezza e gli scenari d’esposizione, che si applicano anche ai preparati) bensì alle sostanze in essi contenute.nnREACH non si applica invece: alle sostanze radioattive, assoggettate a controllo doganale, intermedie non isolate oltre che ai rifiuti e al trasporto. Inoltre una serie di sostanze è esente da alcune parti delle disposizioni REACH, nei casi in cui si applica un’altra normativa equivalente (per esempio per le sostanze usate nei prodotti medicinali). Per ora, i polimeri sono esenti dalla registrazione.nnNorme speciali si applicano agli agenti usati per la ricerca e lo sviluppo e alla registrazione di sostanze intermedie isolate.nnGli obiettivi che si vogliono raggiungere con REACH sono:nn• migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente contro i possibili rischi presentati dalle sostanzennchimiche;nn• aumentare la competitività dell’industria chimica dell’UE;nn• promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche;nn• garantire la libera circolazione di sostanze nel mercato interno dell’UE.nnIntegrato a REACH è stato approvato il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 (acronimo inglese di Classification,Labelling and Packaging) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose che, dal 2010 al 2015 vige in sovrapposizione al DPP e DSP e dal 2015 abroga le direttive sopra citate (67/548/CEE e 1999/45/CE). Inoltre modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.nnIl regolamento CLP attua quanto previsto dal sistema GHS (acronimo di Globally Harmonized System, in italiano:nnSistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) il quale è costituito da una serie di raccomandazioni internazionali, la cui applicazione è facoltativa; l’UE ha voluto rendere obbligatorie tali raccomandazioni integrandole nel diritto comunitario; dal 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi nella normativa che disciplina i trasporti nell’Unione Europea.nnIl regolamento CLP completa alcune classi o categorie di pericolo non presenti nell’attuale normativa UE relativa alla fornitura e all’utilizzo, ma che già sono parte del sistema di trasporto nell’ambito della UE; esso, si integra pienamente con il REACH e da questo ha acquisito alcune disposizioni fra cui:nn• obbligo per le aziende di classificare le proprie sostanze e miscele e notificarne le classificazioni;nn• elaborazione di un elenco armonizzato di sostanze classificate a livello comunitario;nn• definizione di un inventario di classificazione ed etichettatura costituito da tutte le notifiche e classificazioni armonizzate di cui sopra.

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