Protezione dell’udito

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Nell’elenco sopra riportato sono individuate le principali categorie di otoprotettori disponibili sul mercato. L’identificazione dell’otoprotettore deve essere fatta in funzione della verifica di efficacia effettuata secondo le norme di buona tecnica, di cui tiene conto il “foglio di calcolo” contenuto nel CD-ROM in dotazione al presente volume. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI per l’udito, valutandone l’efficacia, già nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione [80 dB(A) e 135 dB(C)]. Fermo restando le indicazioni della norma, in via cautelativa, si suggerisce che la disponibilità degli otoprotettori, richiesta dalla legge per i lavoratori con esposizioni a rumore superiori ai valori inferiori di azione e inferiori ai valori superiori di azione [85 dB(A) e 137 dB(C)], sia sostituita dalla dotazione personale. Questo per consentire a tutti i lavoratori di poter operare con un valore residuo al di sotto degli 80 dB(A) e dei 135 dB(C). Nel caso in cui il livello di esposizione personale al rumore LEX,W sia uguale a 85 dB(A) o 137 dB(C), l’assegnazione dell’otoprotettore è da considerare, nella sezione “DPI” della SGO, come fornitura obbligatoria e non come semplice disponibilità.

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