procedure ispettive in materia di lavoro

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La novella normativa, diversamente da quanto accadeva in passato quando le inadempienze rilevavano solo sotto il profilo disciplinare, prevede adesso un vero e proprio obbligo giuridico a carico del personale ispettivo che consiste da un lato nel redigere e dall’altro nel consegnare (al termine delle indagini compiute nel corso del primo accesso) un verbale che, nel dettaglio, contenga:nnL’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego. A tal proposito le istruzioni ministeriali hanno opportunamente chiarito che l’identificazione “a tappeto” di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro, risulta essenziale soltanto qualora gli accessi vengano eseguiti allo scopo di contrastare il lavoro sommerso (es. lavoro nero, somministrazione irregolare, ecc.). Negli altri casi, invece, nei quali l’accesso viene eseguito per perseguire finalità diverse (ad es. per la riqualificazione dei rapporti di lavoro, o per la verifica della regolarità in materia contributiva e/o assicurativa) sarà invece sufficiente procedere all’identificazione dei lavoratori in maniera più snella e meno gravosa (si pensi, ad esempio, alle difficoltà pratiche che diversamente avrebbe incontrato il personale ispettivo nell’identificare tutti i lavoratori presenti in un grande opificio industriale) rinviando, nel verbale di primo accesso, alle generalità del personale impiegato così come risultante dalle scritture obbligatorie (ad es. LUL o comunicazioni di assunzione telematiche). Analogamente, in relazione all’eventuale presenza di un considerevole numero di lavoratori sul luogo dell’accesso, è consentito al personale ispettivo limitare le interviste ad un campione significativo e nel contempo rappresentativo di lavoratori; tale campione andrà selezionato tenendo ovviamente conto di una serie di parametri sostanziali quali le tipologie di mansioni svolte dal personale e/o i modelli organizzativi adottati dal datore di lavoro. Quindi, in tesi, qualora sul luogo dell’accesso siano svolte da 100 lavoratori in maniera omogenea, seriale e ripetitiva unicamente 3 tipologie di macro attività quali la tornitura, la saldatura e la logistica, sarà possibile procedere all’acquisizione di 15 dichiarazioni di lavoratori equamente distribuiti tra le suddette 3 attività ciò anche in considerazione del fatto che, molto probabilmente, tutti i lavoratori appartenenti al medesimo campione forniranno al personale ispettivo indicazioni sostanzialmente equivalenti. Con riguardo, invece, alla necessità di descrivere le attività lavorative svolte dai lavoratori presenti all’atto dell’accesso ispettivo, la nota ministeriale precisa che dovrà trovare spazio la verbalizzazione:nndelle mansioni da ciascun lavoratore svolte;nnl’abbigliamento e la tenuta da lavoro indossata (compreso l’utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuale e dei cartellini identificativi);nnle attrezzature e i macchinari utilizzati.nnSi tratta, a bene vedere, di una serie d’informazioni che risultano essere necessarie oltre che per la precostituzione di un solido impianto probatorio in favore della P.A., anche per un corretto e puntuale inquadramento dell’attività oggetto di verifica sotto il profilo assicurativo e prevenzionistico.

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