NUOVI CORSI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal Datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

NUOVI CORSI ANTINCENDIO
FORMAZIONE ANTINCENDIO

Cambiano le denominazioni dei corsi formazione antincendio

Dal 04/10/2022 anche le denominazioni dei corsi di formazione per addetti antincendio cambieranno. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative vengono comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

Da attività ad alto rischio ad Attività di livello 3: attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.

Da attività a medio rischio ad Attività di livello 2: attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.

Da attività a basso rischio ad Attività di livello 1: presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.

Nuove metodologie didattiche

Il decreto prevede che per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, vengano utilizzate metodologie di apprendimento innovative.

La divulgazione dei contenuti formativi potrà essere veicolata da linguaggi multimediali e strumenti informatici. Sarà anche possibile sfruttare, oltre alla formazione in presenza, la formazione in videoconferenza (modalità di apprendimento sincrona).

Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona).

Introduzione dell’obbligo di esercitazioni pratiche

Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza.

È stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula al posto della parte pratica in presenza.

Le indicazioni dei VVF sulla formazione pratica nei corsi antincendio inoltre specificano che:

potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua

tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo

l’intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l’apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, con utilizzo delle attrezzature previste dai programmi indicati nel D.M. 2/9/21

le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Infine, nelle indicazioni dei VVF per l’organizzazione dei corsi antincendio si precisa che la formazione e l’esame sui componenti delle reti idranti, laddove previsti, potranno avvenire:

utilizzando le dotazioni presenti nelle aziende, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso le attrezzature predisposte a scopo didattico

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