Articolo tratto dal documento “A proposito di sicurezza sul lavoro” a cura di Giovanni Miccichè – Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI
Con il DLgs 231 del 2001 nella legislazione italiana è stata regolamenta la “responsabilità amministrativa degli enti” (società di capitali, ma anche le società cooperative, le associazioni dotate e prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio, ecc.). Tale norma prevede pesanti sanzioni di natura pecuniaria o di interdizione dall’attività economica a carico, appunto, degli enti nel caso in cui soggetti, apicali o meno, dell’ente stesso commettano reati quali: corruzione, concussione e altri. Con l’emanazione della Legge 123/2007, nell’agosto 2007, e con il DLgs 81/08 poi, il campo di applicazione del DLgs 231/01 è stato esteso anche ai reati di ”omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme di tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro” (art. 689 e 690 del cp). Perché si attivi la responsabilità amministrativa occorrono determinati presupposti, il più importante dei quali è che il reato sia stato commesso nell’ interesse dell’ente o a suo vantaggio. Nel caso dei reati di omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme di tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, trattato in questa sede, il vantaggio o l’interesse si realizza di fatto, secondo l’interpretazione di molti giuristi, soprattutto nel risparmio generato dalla mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione. L’unico percorso previsto dalla legge per non incorrere nelle pesantissime sanzioni previste in materia di responsabilità amministrativa è l’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi. Il DLgs 231/01 è particolarmente parco nel fornire indicazioni su quali debbano essere gli elementi costitutivi di tale modello di organizzazione e controllo, per le quali rimanda a eventuali linee di indirizzo emesse dalle associazioni datoriali e comunicate al Ministero della giustizia (che eventualmente può formulare osservazioni). Tali indicazioni e indirizzi invece esistono e sono particolarmente puntuali ex lege nell’art. 30 del DLgs 81/08 per quanto riguarda i modelli idonei a prevenire i reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, l’art. 30 del DLgs 81/08, nei sui primi quattro commi, declina i requisiti di tale modello oppure, al comma 5, indica la BS OHSAS 18001:2007 e le linee Guida UNI-INAIL (documenti che descrivono Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – SGSL) come conformi, per le parti corrispondenti, nel fornire un modello organizzativo che possa rivendicare “l’efficacia esimente”, cioè la non applicazione delle sanzioni della responsabilità amministrativa all’ ente in questione. Tanto si è scritto in merito alle “parti non corrispondenti”, ma in estrema sintesi, secondo la lettera circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011, esse riguardano l’adozione di un codice disciplinare, con correlato sistema sanzionatorio interno, e, secondo l’art. 6 del DLgs 231, della necessità dell‘istituzione di un Organismo di Vigilanza (le cui funzioni possono essere svolte, negli enti di piccola dimensione, direttamente dall’ organo dirigente dello stesso ente) che sorvegli sulla corretta applicazione del modello. L’art. 30 pertanto cristallizza in termini giuridici un’importantissima connessione tra SGSL e il MOG richiesto dal DLgs 231/01. Si tratta di una connessione fondamentale in termini gestionali e organizzativi, anche se è opportuno fare un’importante riflessione su un aspetto basilare che li differenzia: i Sistemi di gestione della sicurezza nascono per prevenire infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro; mentre i modelli organizzativi previsti dal DLgs 231/01 hanno la funzione di prevenire i reati. Inoltre al fine di fugare il diffuso luogo comune che MOG e SGSL siano strumenti organizzativi più adatti a grandi aziende piuttosto che alle piccole e medie imprese che popolano il sistema produttivo del nostro paese, al comma 5 bis sempre del medesimo art. 30, il legislatore ha previsto la possibilità che la Commissione consultiva permanente rediga procedure semplificate per le PMI. Tali procedure sono state emanante con il DM 13/02/2014. Tale decreto consiste in una sorta di linea guida corredata da modulistica applicativa che guida un‘azienda nell’ implementazione passo passo di un modello adatto alla propria realtà e a prevenire i reati di lesione colposa grave o gravissima o l’omicidio colposo e quindi, in ultima analisi, a prevenire infortuni e malattie professionali. Ma al di là della produzione normativa e degli aspetti giuridici, ciò che l’esperienza di questi decenni ha ormai reso incontrovertibile è che l’approccio organizzativo alla prevenzione sui luoghi di lavoro propugnato, anche se con approcci diversi da SGSL e MOG, e per certi versi già dal DLgs 626/94, così come dal DLgs 81/08, è il più efficace. L’approccio gestionale e organizzativo della salute e sicurezza sul lavoro deve interiorizzarsi in una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro non solo come ad un adempimento normativo, ma come una parte essenziale dei processi lavorativi e ad un’opportunità di miglioramento e crescita complessiva delle performance aziendali.