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Preliminarmente, deve essere verificata l’avvenuta attuazione degli interventi di prevenzione e protezione in base ai principi dell’igiene del lavoro con riferimento alle misure e principi generali per la prevenzione dei rischi di cui all’art. 224 del D.Lgs. 81/2008.nnQueste misure di carattere generale devono essere applicate ancora prima di valutare il rischio da agenti chimici;nnin altre parole qualsiasi modello usato per la stimare l’entità del relativo rischio chimico non potrà prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori.nn
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