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All’articolo 225, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, vengono introdotte le misurazioni dell’agente chimico quale compito per il datore di lavoro che abbia classificato il rischio come non basso per la sicurezza e non irrilevantennper la salute dei lavoratori.nnInfatti, a meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di prevenzione e protezione, il datore di lavoro effettua la misurazione degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute:nn• ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’agente chimico (quantità ,modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed apparecchiature…);nn• periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori.nnLe metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono indicate nell’Allegato XLI del D.Lgs.81/2008 o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.nn
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