LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL 25 GENNAIO 2011

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I manufatti in cemento-amianto, tubazioni o lastre comunemente chiamate “eternit” , non solo non si sono rivelati di vita eterna come il nome indicava ma anche causa di gravi problemi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente. La pericolosità dei prodotti in cemento-amianto è dovuta alla possibile liberazione di fibre di amianto che normalmente sono legate alla malta cementizia,fibre estremamente fini che possono essere inalate dall’uomo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la “Circolare 25 gennaio 2011 – Eposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81″, riguardante la approvazione degli “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto” stilati dalla Commissione consultiva permanente sulla sicurezza sul lavoro. La Circolare  contiene linee guida riguardanti la definizione delle attività “sporadiche e di debole intensità” che hanno un possibile contatto con l’amianto che non superi le sessanta ore l’anno, non più di 4 ore consecutive per ogni singolo intervento e per non più di due interventi al mese. Chiarisce le categorie ESEDI, soggette a obblighi in sicurezza meno serrati:rnnn

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  • Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili
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  • Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fortemente legate ad una matrice
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  • Incapsulamento e confinamento di materiali che si trovano in buono stato
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  • sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto
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nnrnA queste attività si aggiungono poi nel caso si trovino a contatto con amianto lavoratori come:rnnn

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  • Meccanici
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  • Idraulici
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  • Lattonieri
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  • Elettricisiti
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  • Muratori
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nnrnIn ognuno dei sopracitati casi la Circolare ricorda di assicurare le misure igieniche previste dall’articolo 252 del D.Lgs 81/08 ss.mm.e ii. con particolare riguardo per Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie. Definisce inoltre chiaramente quali siano gli ambiti e i parametri di calcolo per definire un’opera capace di rinetrare nella categoria ESEDI, nei quali parametri è compresa un’obbligatoria valutazione del rischio preliminare.nnNella valutazione di cui all’articolo 248 e 249 comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui all’art 249 comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, riguardanti Notifica, Sorveglianza sanitaria, Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.nn 

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