L’evoluzione normativa in tema di sostanze chimiche

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La direttiva quadro europea sulla sicurezza e salute dei lavoratori è la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, delnn12 giugno 1989, relativa all’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e dellannsalute dei lavoratori.nnTale Direttiva ha prodotto, nel tempo, numerose direttive figlie. Due delle quali riguardano i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro:nn1) Direttiva 90/394/CEE (agenti cancerogeni) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, della direttiva 89/391/CEE). In Italia ha prodotto il D.Lgs. n. 66 del 02.02.2000 successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, “sostanze pericolose”, Capo II, Protezione da agenti cancerogeni ennmutageni;nn2) Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 (agenti chimici pericolosi), quattordicesima direttiva particolare a norma dell’articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, sulla protezione della salute e della sicurezzanndei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In Italia ha prodotto il D.Lgs. n. 25 del 02.02.2002 successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, “sostanze pericolose”, Capo I, Protezione da Agenti Chimici.nnPer le definizioni di agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni, sostanze e preparati, il riferimento non poteva che essere la Direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e la Direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, all’imballaggio ennall’etichettatura dei preparati pericolosi.nnTali direttive si sono evolute negli anni con numerose modifiche ed adeguamenti al progresso tecnologico, attraverso un imponente lavoro di ricerca, elaborazione e raccolta dati, eseguito collettivamente dagli Stati membri.nnSi è così giunti alla presentazione e successiva pubblicazione di un “inventario delle sostanze chimiche”, noto come EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances). Questa raccolta contiene tutte le sostanze presenti sul territorio comunitario prima della sua pubblicazione ufficiale (1987) e “l’inventario europeo delle sostanze note”, conosciuto come ECOIN (European Core Inventory), elaborate a partire dall’inventario americano negli anni ’80, in cui più di 33.000 sostanze erano ordinate secondo il numero di ChemicalnnAbstract Service (CAS): formula bruta e ordine alfabetico.nnPer quegli agenti o preparati non inseriti in questo primo elenco, ma successivamente presenti sul territorionneuropeo, si è fatto obbligo a ciascuno Stato membro, di presentare una notifica (premarketing notification:nnPMN) all’autorità competente (per l’Italia è l’Istituto Superiore di Sanità) del Paese in cui viene commercializzato per la prima volta.nnLa PMN è un documento che contiene una descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche chimico/fisiche e tossicologiche della sostanza, compresi i suoi possibili effetti sull’ambiente.nnGli agenti chimici così notificati, entrano a far parte di una nuova lista (European List of Notified Chemical Substances:nnELINCS), che viene continuamente aggiornata.nnII risultato di tale lavoro è stato di ottenere una etichettatura unica a livello europeo, completa dei riferimenti di classificazione (numero CEE, desunto dall’EINECS e CAS) e delle indicazioni di sicurezza per la manipolazione e lo stoccaggio (frasi di rischio,nnconsigli di prudenza, simboli di pericolo).nnNelle Direttive citate, come anche nei Decreti e nelle Leggi emanate in Italia sull’argomento, viene data moltannenfasi all’impiego dei limiti di esposizione, ambientali e biologici, sottolineando il loro ruolo di parametri essenzialinnper il monitoraggio. Ciononostante, un elenco completo di questi valori per ogni agente pericoloso ancora non esiste;nnquello universalmente riconosciuto e tra i più completi è quello dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), in cui la documentazione per i limiti ambientali (TLV) risulta ampia, ma che, ad oggi, cita solo 40 BEI (Biological Exposure Index).nnLa Comunità Europea si è attivata per colmare questa lacuna già da anni e, con la Direttiva 39 dell’8/06/00 ha messo a punto un primo elenco di valori limite indicativi ambientali, comprendente 63 agenti pericolosi, per i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. Tale norma ha ulteriormente sottolineato la volontà, a livello europeo, di definire valori limite obbligatori (Binding Limit Value: BLV) chenndevono essere recepiti nelle legislazioni nazionali, quale requisito minimo, e valori limite indicativi (IndicativennLimit Value: ILV), da tenere in considerazione quando vengano adottate misure nazionali di protezionenndei lavoratori. In contemporanea è stata definita e avviata la procedura per la determinazione di questi valorinnattraverso tre fasi:nn• la prima si è sviluppata attraverso la scelta degli agenti pericolosi, partendo da considerazioni sulle caratteristichenndi pericolosità (desunte dall’EINECS), l’utilizzo in ambito lavorativo ed eventuali valutazioni del rischio ad esso correlato;nn• la seconda ha portato all’istituzione di un comitato scientifico (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits: SCOEL), composto da non più di 21 membri (chimici, tossicologi, epidemiologi, medici del lavoro, igienisti), provenienti dai diversi Paesi dell’Unione, con il compito, in base alle considerazioni di carattere tecnico, di produrre una “raccomandazione” di limite di esposizione professionale (OEL); in supporto vengono richiesti, inoltre, commenti ad organi ed istituti competenti dei diversi Paesi dell’Unione, prima della stesura definitiva;nn• l’ultima fase prevede la consultazione delle parti interessate, ossia governi, industria, lavoratori, comunitànnscientifica e altre organizzazioni rilevanti, in particolare il Tripartito (Advisory Committee for Safety, Hygienennand Health Protection at Work ACSHH), organismo costituito da autorità, parti sociali e associazioni dell’industria.nnVisto che l’attuale sistema normativo per le sostanze chimiche spesso non è stato in grado di individuare i rischi presentati da molte sostanze chimiche ed è stato lento ad agire quando si sono riscontrati rischi, la Commissione europea ha approvato un nuovo quadro normativo europeo per le sostanze chimiche costituito dal regolamento 1907/2006 (REACH) e al regolamento 1272/2008 (CLP), già ampiamente trattati al paragrafo §.4.19.nn

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