La necessità di acquisizione ed elaborazione a livello centrale delle relazioni redatte sul territorio, al fine di ottemperare alle indicazioni del D lgs 81 2008. Risultati collettivi e anonimi.
E’evidente altresì che la relazione sui risultati anonimi e collettivi, unico strumento per divulgare dati sensibili senza violare la riservatezza e la privacy GDPR 2016, può considerarsi la naturale conclusione della sorveglianza sanitaria e che le frequenze, le analisi, le informazioni e i confronti conseguenti verranno ad assumere particolare valenza ed attendibilità in ragione della cospicua consistenza numerica dei lavoratori, oltre che della durata dell’esposizione, generalmente significativa.
gruppi omogenei
Dall’analisi aggregata dei dati di gruppi omogenei possono dunque trarsi elementi di rilievo in ordine alla sorveglianza sanitaria, ed in tal senso la predetta relazione rappresenta l’indicatore per eccellenza di valutazione e di controllo rispetto all’efficacia delle misure preventive e protettive messe in atto per contenere i rischi lavorativi.
giudizio di idoneità
Essa è l’atto conclusivo dell’attività sanitaria attuata nei confronti di un gruppo di lavoratori, così come il giudizio di idoneità rappresenta il momento culminante dell’operato del medico competente nei confronti del singolo lavoratore.
I dati che se ne potranno estrapolare rappresenteranno dunque la migliore verifica interna alla sorveglianza sanitaria e potranno orientare e perfezionare i relativi protocolli, esercitando nel contempo un controllo statistico-epidemiologico sulla popolazione lavorativa dei comparti presenti nell’area considerata, in relazione ad eventuali patologie professionali o malattie work-related.
E’ evidente altresì il contributo che ne deriva nel dinamismo della valutazione dei rischi, con riferimento agli effetti dei medesimi sulla salute rilevabili durante l’esposizione o in un periodo di tempo successivo ma compatibile con l’osservazione del medico competente. Non trascurabili sono altresì gli aspetti di utilità quale strumento di riepilogo per scadenze, aspetti economici e controllo di gestione.
Documento di valutazione dei rischi
Appare dunque rilevante pervenire, ad una forma omogenea di organizzazione dei dati collettivi fornendo uno schema di relazione, quale strumento di elaborazione generale successiva, di conoscenza per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e di verifica per eventuali aggiustamenti ed integrazioni del Documento di valutazione dei rischi. La relazione, da ultimo, potrà essere di estrema utilità in relazione alle richieste sui dati dell’attività da parte dell’organo di vigilanza.
In sintesi, la relazione potrà avere i seguenti elementi:
riepilogo dell’attività sanitaria svolta;
numero di lavoratori visitati, distinti per mansione;
idoneità espresse, opportunamente distinte, precisando possibilmente la tipologia di disturbi o alterazioni che hanno determinato giudizi di inidoneità;
analisi dei risultati, con riferimento a frequenza di disturbi, alterazioni ed eventuali sintesi diagnostiche, laddove tutto questo possa essere posto in rapporto causale o concausale con i rischi contemplati;
analisi di gruppo dei valori di alcuni eventuali indicatori sensibili e/o dei dati del monitoraggio biologico;
numero di casi di malattie professionali accertate;
valutazioni, conclusioni ed eventuali commenti sul significato dei dati riportati, operando un confronto nel tempo con le precedenti relazioni al fine di ricavarne una valutazione
prospettica e cogliere eventualmente una sospetta incidenza di patologie lavoro-correlate o un andamento preoccupante di alcuni indicatori dello stato di salute;
eventuale confronto con dati di aziende dello stesso comparto e con rischi analoghi, se seguite dallo stesso medico competente, con analoghi protocolli sanitari;
eventuale confronto con dati epidemiologici di popolazione generale.