La situazione emergenziale, correlata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha avuto conseguenze anche su una delle colonne portanti del sistema di prevenzione di infortuni e malattie professionali, la formazione alla sicurezza e la formazione a carattere Regionale.
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In relazione all’emergenza COVID-19 sono stati, infatti, sospesi i corsi professionali e le attività formative in aula e per ovviare a questa limitazione, laddove la normativa richieda espressamente una formazione in presenza, alcune Regioni hanno indicato, nelle scorse settimane, una soluzione: la videoconferenza o web-conference.
Nella videoconferenza, che permette di ricreare delle vere e proprie aule virtuali di formazione, i partecipanti all’evento comunicano e sono presenti nello stesso momento.
Tutte le Regioni per i corsi di formazione professionali hanno deciso di equiparare la videoconferenza a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
Veniamo invece alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in particolare alla prima risposta alla seguente domanda: in questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
Nella risposta del Ministero si indica, innanzitutto, che “in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale”.
Riguardo all’utilizzo della formazione a distanza si segnala che “al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.