DPI: Le norme di sicurezza e igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia prevedono un’organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di rischio presente nell’ambiente di lavoro.
L’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell’avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.
I DPI debbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro.
Nel modulo registro di SICURWEB è possibile inserire le occorrenze/scorte dei dispositivo acquistati e pronti per le consegne ai lavoratori. Il modulo aiuta a capire quando è il momento di rinnovare le scorte di un determinato dispositivo, perché man mano che si effettuano le consegne il sistema decurta dalle occorrenze i DPI consegnati, mostrando quindi il numero di dispositivi che rimane in magazzino.
Per inserire un Dispositivo nel magazzino del modulo, sarà necessario digitare i seguenti dati:
- occorrenze (numero di dispositivi presenti in magazzino)
- costo unitario
- marca/modello
- anno di fabbricazione
- data scadenza
- data inserimento scorte
- periodicità revisione (per i DPI di IIIa categoria)
- tipo controllo
- responsabilità
- note.
Selezionando poi il registro DPI, al momento della consegna sarà necessario aprire il magazzino DPI. Nella form saranno presenti tutti i DPI inseriti attivi con data di scadenza valida, con le relative occorrenze e rimanenze.
Che cosa si intende per DPI?
Dispositivi di protezione individuale: sicurezza sul lavoro. Sul luogo di lavoro, la sicurezza è un obbligo. I datori di lavoro devono fornire gratuitamente ai collaboratori i dispositivi di protezione individuale.
Il Capo II del Titolo III del T.U., al comma 1 dell’art. 74 definisce i DPI come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“.