impugnata la legge della Regione Marche n. 4 del 2011

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Il consiglio dei ministri su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto ha impugnato la legge della Regione Marche n. 4 del 2011, che detta i ”Criteri di premialita’ connessi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale”. nnPer l’esecutivo, la legge ”eccede dalle competenze regionali” con norme in contrasto con il Codice dei contratti pubblici.nn———————————————nnIl Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto e su conforme parere dei competenti ministeri, ha impugnato cinque leggi regionali. Lo comunica una nota del ministero per i Rapporti con le Regioni spiegando che si tratta della legge regionale del Lazio n. 6 del 2011 ”Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art.nn11 l.r. 20/11/2001, n. 25)’ e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 ”Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio” e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 ”Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art.nn12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”. Promozione della costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita’ privata. La legge regionale dell’Abruzzo n. 9 del 2011 ”Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”; la leggere regionale Piemonte n. 7 del 2011 ”Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 ”Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” in attuazione al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n, 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con le modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento del personale”. E ancora: la legge regionale Campania n. 7 del 2011 ”Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9 concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della regione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16 e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011” nonche’, nel rispetto dell’esito del quesito referendario e con motivazioni esclusivamente tecniche e la legge regionale Molise n. 7 del 2011 ”Disposizioni in materia di produzione di energia”. E’ stata invece deliberata la non impugnativa per le seguenti leggi regionali: l. r. Lombardia n. 7 del 2011; l. r. Lombardia n.nn8 del 2011; l. r. Abruzzo n. 10 del 2011; l. r. Abruzzo n. 11 del 2010; l. r. Liguria n. 11 del 2011; l. r. Toscana n. 15 del 2011; l. r. Toscana n. 16 del 2011; l. r. Piemonte n. 6 del 2011; l. r. Marche n. 8 del 2011 e l. r. Emilia Romagna n. 4 del 2011.nn

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