Il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

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Con il D.Lgs. 81/2008 il precedente, già complesso, concetto di “rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori” viene sostituito da una nuova definizione di entità del rischio derivante da agenti chimici pericolosi:nn“rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”; contestualmente si rimanda ad ulteriori decreti attuativi la definizione dei criteri per la determinazione del rischio.nnNon essendo ancora stata definita questa soglia di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, permangono ampi margini di soggettività nella effettuazione di una “corretta” valutazione del rischio che salvaguardi la salute e la sicurezza dei lavoratori e tuteli legalmente le aziende senza penalizzarle con misure dinnprevenzione sovradimensionate.nnIl metodo quantitativo proposto in questa linea guida è strutturato per la definizione di questa soglia.nnQuando il processo valutativo indica il superamento della soglia di rischio definito basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute, il datore di lavoro deve applicare le misure e i principi generali di prevenzione costituiti da:nn1) sorveglianza sanitaria;nn2) cartelle sanitarie e di rischio;nn3) misure specifiche di prevenzione e protezione;nn4) disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.nnÈ importante ancora ricordare che il concetto di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute non può essere applicato in caso di sostanze cancerogene e/o mutagene dove si applica quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 81/2008.nn

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