IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

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Il modello di Piano Operativo di Sicurezza proposto ha tenuto conto delle seguenti indicazioni del D.Lgs. 81/2008:  nn• art. 96 ,comma 1, “I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:  nng) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).  nn• art. 89, comma 1, lettera h):nn“il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.nnPertanto il POS è un documento di valutazione dei rischi dell’impresa inerente il cantiere in analisi e deve contenere sicuramente tutti gli elementi indicati al punto 3.2.1. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Nella parte introduttiva il documento illustra l’opera oggetto di appalto, gli estremi identificativi dell’impresa redattrice del documento e le figure aziendali aventi ruoli inerenti la sicurezza. Il documento fornisce in seguito alcuni dati utili ad inquadrare la tipologia del cantiere in oggetto,l’organizzazione generale e i lavoratori. Il modello prosegue con l’analisi delle attività svolte, delle loro modalità operative e delle misure di prevenzione e protezione, integrative rispetto al PSC, adottate in relazione ai rischi presenti nel cantiere. Per un corretto utilizzo del modello ed una corretta comprensione del documento risultante si ritiene opportuno riportare di seguito alcune considerazioni.  nn1. Il POS è per definizione documento di valutazione dei rischi, pertanto, anche se non espressamente richiesto dai contenuti minimi della normativa attuale, sono stati inseriti i criteri seguiti per l’analisi e la valutazione dei rischi.  nn2. La valutazione dettagliata dei rischi e le conseguenti misure preventive e protettive adottate nei confronti dei lavoratori sono contenute nelle singole schede di gruppo omogeneo (SGO) dei lavoratori, allegate al POS, che possono essere di due tipi: “generale” se la scheda deriva dal DVR dell’impresa e utilizzata perché i contenuti corrispondono alle condizioni lavorative dello specifico cantiere; “cantiere” qualora la specificità del cantiere determini condizioni di esposizioni diverse rispetto alla scheda “generale” (ad esempio,esposizioni ai rischi, attività o relativi tempi dedicati) e abbia quindi reso necessaria una nuova valutazione.  nn3. Le nuove schede di gruppo omogeneo, quando necessario, devono essere completate dalla valutazione dei rischi rumore, vibrazioni, chimico e cancerogeno/mutageno, dalle quali si deducono anche i rispettivi I.A. attraverso le tabelle di valutazione “cantiere” di tali rischi (contenute nel CD-ROM in dotazione al presente manuale) da riportare nelle schede SGO.  nn4. La redazione del POS secondo il modello proposto consente l’aggiornamento costante per ogni cantiere del DVR dell’impresa, per mezzo delle eventuali nuove schede di gruppo omogeneo, delle tabelle di valutazione dei rischi rumore, vibrazioni, agenti chimici ed agenti cancerogeni/mutageni, contrassegnate “cantiere”; qualora la situazione documentata nella scheda di “cantiere” dovesse ripetersi nel tempo, è necessario aggiornare il DVR riportandola in qualità di scheda di gruppo omogeneo “generale”.  nn5. L’uso delle schede di gruppo omogeneo consente di fornire l’elenco completo di tutti i DPI in dotazione ai lavoratori (espressamente previsto dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008) dettagliatamente e per ogni mansione svolta nel cantiere.  nn6. Affinché il POS possa essere considerato aggiornamento del DVR devono essere allegate le schede bibliografiche di riferimento (SBR) relative alle dotazioni di lavoro che non potevano essere considerate al momento della redazione del DVR (ad esempio, macchine a noleggio).  nn7. L’impresa deve realizzare le misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); tuttavia l’impresa ha la facoltà di proporre al coordinatore per l’esecuzione delle integrazioni al PSC (D.Lgs. 81/2008 art. 100 comma 5) laddove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza.nnIl POS infatti è da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b), per questo motivo, e in osservanza ai contenuti minimi, all’interno del modello proposto sono previste due apposite sezioni, 6.1. e 6.2., dove è possibile indicare:  nn• le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC (lettera h, punto 3.2.1.,Allegato XV, D.Lgs. 81/2008);nn• le misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle già previste nel PSC, qualora ritenuto necessario (lettera g, punto 3.2.1., Allegato XV, D.Lgs. 81/2008), adottate in relazione ai rischi connessi con le proprie lavorazioni.  nn8. Il modello di POS proposto non prevede il cronoprogramma dei lavori in quanto già contenuto nel PSC ed al quale l’impresa si deve attenere. L’attuale norma, però, prevede che la successione dei lavori di demolizione, laddove ve ne siano, risulti da “apposito programma contenuto nel POS” (art.151 del D.Lgs. 81/2008): tale successione può essere indicata nella sezione 6.1. “Attività, modalità organizzative/operative e procedure complementari al PSC” nella quale è stato fatto un apposito richiamo per tale eventualità.  nn9. Il modello proposto, infine, prevede due sezioni relative alla documentazione a corredo del POS:  nn• nella prima, punto 12. (ALLEGATI) del modello, occorre segnalare i documenti che indispensabilmente devono accompagnare il POS perché richiesti dalla norma o perché, qualora nello stesso siano previsti, ne costituiscono parte integrante;nn• nella seconda, punto 13. (DOCUMENTI TENUTI A DISPOSIZIONE) del modello, si possono segnalare i documenti che seppur pertinenti al cantiere e all’impresa è sufficiente tenere a disposizione degli organi di vigilanza e del coordinatore per l’esecuzione. E’ bene ricordare che l’impresa esecutrice deve:  nn• attuare quanto previsto dal PSC e dal POS (l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al cantiere in oggetto, adempimento agli obblighi previsti agli artt. 17 comma 1a, 26 commi 1b, 2, 3 e 5 e all’art. 29 comma 9 del D.Lgs. 81/2008);nn• trasmettere il POS, prima dell’inizio dei propri lavori, all’impresa affidataria che, previa verifica della congruenza con il proprio, lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008);nn• mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il PSC e il POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (art. 100 comma 4 del D.Lgs. 81/2008).nnInoltre:nn• l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;nn• le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS.nnAffinché i lavoratori autonomi possano attuare quanto previsto nel POS dell’impresa per cui lavorano, appare evidente la necessità che tale impresa gli fornisca una copia o uno stralcio del POS o comunque li informi sui contenuti di quest’ultimo. Qualora l’impresa metta a disposizione delle proprie imprese sub-appaltanti e dei propri lavoratori autonomi sub affidatari le proprie dotazioni di lavoro è necessario che fornisca loro le indicazioni relative ai rischi, ai limiti d’impiego e alle modalità di corretto utilizzo, anche consegnando le proprie schede bibliografiche ed eventuale altro materiale informativo. A tal proposito, si ricorda che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in sevizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione (in genere prive di marcatura “CE”) deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008; Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza; dovrà inoltre acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso. I lavoratori incaricati devono risultare formati nel rispetto delle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 ed essere in possesso della specifica abilitazione ove si tratti di attrezzature individuate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (D.Lgs. 81/2008, art. 73, comma 5). Il POS dovrà essere aggiornato in seguito ad eventuali variazioni del PSC, delle attività lavorative, dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza da adottare. Al fine di facilitare la verifica del rispetto dei contenuti minimi previsti dall’attuale normativa, è stata realizzata una tabella di confronto, collocata prima dell’indice del POS, che permette di individuare nello stesso tutti gli elementi richiesti. 

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