Il Dvr, la gestione del rischio

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l’avvenuta Valutazione dei Rischi.

Il datore di lavoro, che ha almeno un dipendente, ha l’obbligo di redigere il DVR, così come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008. I lavoratori autonomi e le imprese familiari invece non sono sottoposti a questo obbligo, ma devono sottostare alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.

Effettuare un’attenta analisi di tutti i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro è il primo passo per iniziare a redigere il DVR – Documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro per l’elaborazione del documento si può avvalere della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali cofirmatarie dell’elaborato:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
Medico Competente – MC (quando previsto)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

Art. 28, D.Lgs. n. 81/2008

Un concetto preliminare, spesso sottovalutato, è quello del carattere “operativo” che il legislatore assegna al documento di valutazione del rischio, alla luce dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008.

Confermando la scelta di rimettere al datore di lavoro le modalità di adempimento agli obblighi, al comma 2 del art. 28, il legislatore prevede, infatti, che il Dvr debba contenere anche i criteri con cui è eseguita la valutazione del rischio, aggiungendo, appunto, che «La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro».

Il fatto che la finalità di questa impostazione sia quella di garantire le maggiori aderenza e conformità della valutazione del rischio alla realtà aziendale, senza pregiudicare l’operatività è, inoltre, confermata dalla precisazione per cui il datore provvede alla redazione secondo «criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione».

La complessità delle organizzazioni aziendali spesso rende obiettivamente difficile costruire un documento effettivamente semplice, breve e comprensibile, ma, altrettanto frequentemente, la tendenza a redigere documenti molto corposi è dettata solo dalla (erronea) convinzione che ciò indichi anche una migliore qualità del documento.

In realtà, anche i soggetti oggi ormai chiamati a valutare l’efficacia di un Dvr, tendono a riconoscere quali parti siano effettivamente utili e quali, invece, rappresentano solo premesse di carattere sistematico.

Troppo spesso, tuttavia, accade che questi corposi documenti non raggiungono i soggetti destinatari della norma e, anche in occasione di eventi infortunistici, si scopre che gran parte del loro contenuto non è noto ai lavoratori (e nemmeno ai dirigenti e ai preposti che dovrebbero garantirne l’attuazione e il rispetto).

Altro aspetto, forse non sempre compreso e adeguatamente apprezzato, riguarda il fatto che la norma, tra i contenuti essenziali del Dvr, include anche:

l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.

Documento di valutazione del rischio

Il documento di valutazione del rischio, dunque, è stato immaginato dal legislatore come una sorta di manuale della sicurezza aziendale che comprende, non solo valutazioni tecniche, ma anche – si direbbe soprattutto – l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione già attuate, nonché il programma di quelle ulteriori volte al miglioramento continuo.

Il Dvr può diventare addirittura pregiudizievole quando riporta la valutazione del rischio, magari con esiti di rischio alto, senza prevedere e riportare contestualmente le misure finalizzate alla sua riduzione.

Inoltre, contenendo le misure che i lavoratori sono chiamati a rispettare (e i dirigenti e preposti, rispettivamente, ad attuare e a garantirne l’attuazione), lo stesso dovrebbe quindi essere noto all’interno dell’azienda e utilizzato come “strumento di lavoro”.

Tra i rischi, affatto nascosti, ma spesso non valorizzati nelle loro peculiarità, vi sono quelli determinati dall’utilizzo delle macchine, spesso analizzate, nel Dvr, nella loro integralità e senza differenziare le diverse tipologie. I rischi generati dal loro utilizzo possono certamente essere raggruppati per macro aree, ma le misure di prevenzione e protezione previste (anche attraverso le procedure che possono essere indicate per richiamo) dovrebbero essere identificate per singola macchina o impianto ove il rischio sia diverso e particolare.


Contestazione molto comune, in caso di infortunio, è quella, infatti, relativa alla mancanza di misure di prevenzione e protezione (generalmente procedure) specifiche, redatte per singola macchina/impianto.

L’esigenza, dunque, di valutare e gestire “tutti” i rischi, secondo criteri di valutazione scelti dal datore di lavoro, porta con sé anche quella di gestire, spesso, anche rischi meno “noti” o rischi diversi da quelli espressamente disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008

Difficilmente un Dvr non valuta rischi quali il rumore, le vibrazioni, il chimico, il biologico, eccetera; al contrario, raramente si trovano Dvr, anche se riferiti a organizzazioni molto grandi e articolate, contenenti, per esempio, una valutazione del rischio determinata dalla presenza di diverse etnie e culture tra i lavoratori, oppure il rischio determinato dalla necessità di utilizzare un’alta percentuale di lavoratori a tempo determinato o in somministrazione (contratti di lavoro che spesso non consentono di maturare mai una professionalità specifica).

Carattere “operativo” che il legislatore assegna al documento di valutazione del rischio, alla luce dell’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008. DVR
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