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La valutazione deve essere eseguita in osservanza a quanto disposto dall’art. 190 del d.lgs. 81/2008. Per eseguire la valutazione possono essere utili misurazioni estemporanee, confronti con situazioni analoghe e dati di letteratura (ad esempio, le banche dati), al fine di accertare, ad esempio, se le rumorosità cui sono esposti i lavoratori sono sotto gli 80 dB(A), come accade per alcune attività lavorative correnti nei cantieri edili. Non occorre eseguire le misurazioni strumentali qualora si possa ragionevolmente escludere l’esposizione dei lavoratori a un livello superiore al valore inferiore d’azione (LEX = 80 dB(A)). Occorre ribadire che in edilizia le fasi lavorative, a volte, si sovrappongono ad altre: in tali situazioni gli addetti possono essere esposti a livelli di rumore superiori a 80 dB(A) e conseguentemente è necessario ricorrere alle misurazioni, se i dati a disposizione dell’impresa non sono sufficienti a valutare l’esposizione.nnIl metodo di valutazione più inerente al comparto edile può essere ricondotto al seguente percorso logico:  nn1. individuazione delle attività lavorative e delle relative emissioni sonore durante il loro svolgimento;nn2. suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e individuazione,nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli equivalenti di esposizione a ciascuna delle attività e della relativa percentuale di tempo lavorativo dedicato;nn3. calcolo per ciascun gruppo omogeneo (mansione) del livello di esposizione personale relativo alla settimana ricorrente a maggior rischio (art. 189), riferita all’intera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e considerando, al solo fine del rispetto dei valori limite (LEX = 87 dB(A) o ppeak = 140 dB(C), dell’attenuazione dei DPI dell’udito scelti. Per gruppo omogeneo (mansione) s’intende un gruppo di lavoratori che svolgono le stesse attività con le medesime attrezzature e per lo stesso periodo di tempo e che conseguentemente risultano esposti allo stesso livello di rischio. Va precisato che, qualora vi siano differenze sulle attività o sulle attrezzature o sui tempi di esposizione, non è più possibile considerare omogeneo il gruppo di lavoratori, pertanto per i lavoratori che non rientrano per tali differenze nel gruppo deve essere eseguita una valutazione a parte (nuovo gruppo omogeneo). I dati principali della valutazione del rischio rumore, rilevabili anche dalla relazione tecnica o dalla banca dati utilizzata, devono essere riportati nel DVR, redatto ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 81/2008. Si ricorda che per la valutazione del rischio occorre tenere in considerazione, tra l’altro, la presenza di lavoratori particolarmente sensibili (come lavoratori minorenni o ipersuscettibili) e di quei fattori che potenziano il rischio come:  • la presenza di rumori impulsivi;nn• l’interazione tra rumore e segnali di avvertimento;nn• l’esposizione contemporanea a vibrazioni;nn• la presenza di sostanze ototossiche.  nnPer quanto riguarda i valori di picco, è obbligatorio riportarli nel DVR solo se riguardano rumori impulsivi. Occorre inoltre tenere conto degli ulteriori tempi d’esposizione al rumore dovuti al lavoro straordinario e alla permanenza durante gli orari extralavorativi in locali di cui il datore di lavoro è responsabile.  nnIl datore di lavoro ha l’obbligo di determinare il livello di esposizione al rumore di ogni lavoratore o gruppo omogeneo di lavoratori e di verificare il rispetto dei valori limite, tenuto conto dei DPI per l’udito utilizzati. La valutazione del rischio deve essere compiuta con cadenza almeno quadriennale e aggiornata quando avvengano mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.  nnNel documento di valutazione, a proposito del rischio rumore, occorre almeno riportare:  nn• i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti segnalandone l’eventuale impulsività ;nn• l’eventuale interazione del rumore con le vibrazioni e le sostanze ototossiche occupazionali;nn• le misure di prevenzione e protezione adottate (compresi i DPI dell’udito);nn• l’attività d’informazione, formazione e addestramento;nn• la sorveglianza sanitaria.  nnNel DVR realizzato secondo il presente manuale, in particolare nella sezione C del punto 3.3.2.1. del modello, nelle schede bibliografiche allegabili e nelle singole schede di gruppo omogeneo è possibile riportare le informazioni sopra elencate.nnNella sezione C è possibile indicare:  nn• le attività svolte dal gruppo omogeneo di lavoratori;nn• i tempi dedicati a ogni attività ;nn• i livelli di rumorosità (LAeq);nn• i valori di picco (ppeak);nn• la provenienza da altre fonti di livelli di rumorosità ;nn• il metodo di calcolo utilizzato per valutare la rumorosità tenuto conto dell’attenuazione prodotta dal DPI dell’udito e il giudizio di efficacia degli stessi;nn• il livello di rumorosità risultante tenuto conto dei DPI (L’Aeq);nn• il valore di picco risultante tenuto conto dei DPI (p’peak);nn• la presenza di rumori impulsivi;nn• la presenza di vibrazioni;nn• la presenza di sostanze ototossiche occupazionali;nn• il livello di esposizione settimanale (LEX,W);nn• il livello di esposizione settimanale tenuto conto dei DPI dell’udito (L’EX,W);nn• l’I.A. al rischio;nn• eventuali note per ogni attività .  nnNella sezione D dello stesso paragrafo è possibile inserire l’eventuale diversa periodicità della sorveglianza sanitaria, con la relativa motivazione, stabilita dal medico competente. nn
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