Il decreto 81/2008 e il montaggio e smontaggio dei ponteggi

 

Riprendiamo alcune indicazioni tratte dall’articolo 136 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Articolo che prevede per il datore di lavoro non solo l’obbligo di assicurare che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi siano effettuate a regola d’arte e conformemente al “ Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi” (PIMUS) ma anche che i lavoratori ricevano una formazione di carattere teorico-pratico adeguata e mirata alle operazioni previste.

Indicazioni tratte dall’articolo 136 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza. montaggio e smontaggio ponteggi.

Riprendiamo, a questo proposito, alcune parti dell’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) della Sezione V (Ponteggi Fissi) del Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del Testo Unico:

Articolo 136 – Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. (…)

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.

L’allegato XXI e il percorso formativo

Nell’Allegato XXI si segnala, come abbiamo già detto anche per i corsi per i lavori in fune, che la partecipazione ai corsi “deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”. Inoltre la formazione indicata è formazione specifica e “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37” del D. Lgs. 81/2008.

La durata e i contenuti dei corsi sono poi da considerarsi come minimi e quindi “i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi ‘specifici’ per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato”.

Veniamo dunque alla parte dell’allegato relativa ai “Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi”.

Dopo aver individuato i soggetti formatori, il sistema di accreditamento e i requisiti dei docenti, sono riportate alcune indicazioni sull’organizzazione e sui requisiti minimi dei corsi.

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, nell’allegato si conviene sui seguenti requisiti:

“individuazione di un responsabile del progetto formativo;
tenuta del registro di presenza dei ‘formandi’ da parte del soggetto che realizza il corso;
numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo”.

Riguardo poi all’articolazione della formazione si indica che il percorso formativo è “finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi”.

Tale percorso formativo è poi “strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:

Modulo giuridico – normativo della durata di quattro ore.
Modulo tecnico della durata di dieci ore
Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
Modulo pratico della durata di quattordici ore
Prova di verifica finale (prova pratica).

Il programma minimo dei corsi

Rimandando alla lettura dell’allegato che si sofferma anche sulla metodologia didattica da privilegiare, veniamo, al programma dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi (28 ore):

Modulo giuridico – normativo (4 ore):
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore)
Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri” (2 ore)
Modulo tecnico (10 ore):
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)
Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
Modulo pratico (14 ore):
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) (4 ore)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) (4 ore)
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore)
Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio (2 ore).

Si segnala che l’accertamento dell’apprendimento, “tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale”.

Riguardo poi all’aggiornamento i datori di lavoro “provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”.


SICURWEB


dlgs81_allegato_XXI

Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota