La gestione dei rifiuti è l’insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall’attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l’impatto sull’ambiente.
La corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla base dei principi che l’Unione Europea ha indicato in specifici Regolamenti e Direttive. Ciascuno Stato Membro, tra cui l’Italia, ha recepito i principi sanciti dall’Unione Europea con una specifica normativa: testo unico d.lgs 152/2006 successive modifiche e integrazioni.
Come noto, il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha integralmente riscritto l’art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 relativo all’apparato sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei rifiuti:
• da un lato, sono state introdotte nuove fattispecie sanzionatorie:
– omessa comunicazione ai sensi dell’art. 220, D.Lgs. n. 152/2006;
– omessa comunicazione del Mud ai soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
– mancata o irregolare iscrizione al Rentri;
• dall’altro sono state modificate le sanzioni previste per alcuni illeciti amministrativi già esistenti:
– omessa o incompleta comunicazione annuale del Mud;
– omessa o incompleta conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
– trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario i con formulario incompleto.
Infine, è stato introdotto il comma 9, che si caratterizza per l’estensione del cumulo giuridico alle ipotesi di concorso materiale di violazioni di una stessa o diverse fattispecie sanzionatorie tra quelle previste dall’art. 258.
Il massimo aumento e l’estensione del cumulo
Prima della riscrittura dell’art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 a opera del D.Lgs. n. 116/2020, con riferimento alle sanzioni amministrative per gli adempimenti documentali, trovava applicazione la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative prevista dall’art. 8, legge n. 689/1981, in base al quale: «Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo […]».
Principio della gerarchia di trattamento dei rifiuti
La Commissione Europea ha stabilito che la corretta gestione dei Rifiuti deve rispettare una precisa gerarchia di azioni, che segue un ordine dettato dal livello di priorità e sostenibilità ambientale (all’art. 179 al comma 1 del D.lgs. 152/2006):
a) prevenzione
b) preparazione per il riutilizzo/riuso
c) riciclo
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
e) smaltimento.
Secondo tale principio la prevenzione deve essere attuata favorendo la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e facilitandone il riutilizzo, il riciclo e altre operazioni di recupero.