Spesso pur consapevoli della complessità del nostro sistema normativo, si tende purtroppo a dare per scontata la conoscenza di norme e regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio in materia di formazione alla sicurezza conosciamo le regole e le specificità della formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti?
Il D.Lgs. 81/2008 richiede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. E che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
– Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 “Disciplina, ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.Lgs.81/08 e s.m.i., la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti dall’art.2, comma 1 lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08”
– Accordo Stato-Regioni n.153 del 25 luglio 2012 “Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”.
– Accordo Stato-Regioni 2016 RSPP Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016, accordo che modifica tantissimi aspetti relativi ai requisiti dei docenti formatori, i corsi che si possono fare in modalità e-learning ecc.
Per fare brevemente il punto su quanto previsto, ad oggi, dagli accordi Stato-Regioni in materia di formazione, con un occhio anche alle evoluzioni normative successive e ai vari interpelli in materia di formazione
Gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:
– “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria);
– Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa);
– Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)”.
E non si applicano ai lavoratori stagionali di cui all’art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tali Accordi Stato-Regioni non disciplinano la formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari, che individuano in modo puntuale le caratteristiche dei corsi (durata, contenuti, ecc). Ad esempio: formazione addetti primo soccorso e antincendio, montaggio ponteggi, attrezzature di lavoro, …
E definiscono gli elementi minimi degli attestati di formazione (Indicazioni del soggetto organizzatore del corso, Normativa di riferimento, Dati anagrafici e profilo professionale del corsista, Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, Periodo di svolgimento del corso, Firma del soggetto organizzatore del corso).
In particolare la formazione dei lavoratori prevede un modulo di Formazione Generale:
– “concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
– durata 4 ore;
– uguale per tutti i settori ATECO;
– credito formativo permanente;
– consentita modalità e-learning”.
E un modulo di Formazione Specifica:
– “rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
– durata differenziata in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda (4 ore settore ATECO rischio basso; 8 ore settore ATECO rischio medio; 12 ore settore ATECO rischio alto);
– consentita modalità e-learning solo per formazione dei lavoratori rischio basso.
Inoltre è previsto un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni (consentita modalità e-learning).
In particolare, come ricordato dall’Interpello n. 11/2013 sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione specifica “va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la sua durata può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”. Inoltre, “il monte ore minimo, individuato dagli Accordi Stato-Regioni, può essere aumento in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda (Valutazione dei Rischi)”.
Inoltre ricordiamo che con la Legge 9/08/2013, n. 98 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) è stato inserito all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 il comma 14-bis che indica che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Inoltre “le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
Quando avviene la formazione?
La formazione avviene in relazione a:
– “costituzione di nuovo rapporto di lavoro o inizio di utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro. Anteriormente o contestualmente all’assunzione. Comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione dimostrando d’aver già avviato il percorso formativo;
– cambio mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. Deve essere ripetuta la formazione specifica limitata alle modifiche o contenuti di nuova introduzione”.
La verifica dell’apprendimento (anche con riferimento al contenuto dell’ Interpello n. 12/2014).
Per preposti e dirigenti è obbligatoria (colloquio o test), mentre per lavoratori e lavoratrici è:
– “non obbligatoria per erogazione in modalità tradizionale (es. lezioni frontali in aula);
– obbligatoria per erogazione in modalità e-learning”.
L’accordo stato-regioni 2016 ci viene incontro con una tabella di riepilogo:
Dove avviene la formazione?
La formazione può avvenire:
– “presso l’azienda;
– presso la sede del soggetto formatore;
– presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning”.
In ogni caso “sempre in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore”.
Organismi paritetici e degli enti bilaterali
Un chiarimento di notevole importanza ci viene in aiuto dal Accordo Stato-Regioni 2016 RSPP Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016 per quanto riguarda la controversa questione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali. Al fine di dare una corretta interpretazione a quanto, un po’ superficialmente il D. Lgs. 81/2008 ha delineato.
Si ricorda come l’art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]”, e l’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 276/2003 definisce enti bilaterali gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Il nuovo Accordo 2016 ritiene che il requisito principale che tali Organismi ed Enti devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, che per costante giurisprudenza deve essere individuata attraverso la valutazione globale dei seguenti criteri:
consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione;
partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
L’Accordo definisce come i suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento. Ne consegue che le pseudo associazioni datoriali o di lavoratori costituite in virtù dell’art. 39 del C.C. siano sicuramente valide, sul piano formale, ma non ai fini di essere considerati organismi ope legis. Ne deriva che le associazioni costituite a livello locale, tra due o più persone, non abbiano nessuna autorizzazione di organizzare corsi in materia di salute e sicurezza!