La Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio scorso, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha approvato l’Accordo tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008. Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni, richiama esplicitamente l’Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006. Una forzatura, secondo alcuni che immette uno specifico accordo all’interno di una legge cui si rimedia con la possibilità delle successive modificazioni allo stesso accordo.
Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016, infatti, nelle disposizioni finali, da leggere prima, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall’accordo del 26 gennaio 2006.
Come vedremo il nuovo Accordo, del quale se ne fanno i confronti con i precedenti, non è ristretto all’esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza.
L’Accordo è andato a rivedere il comma 5 dell’art. 32 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B), andando ad individuare ulteriori titoli di studio validi, riportati nell’Allegato I. I titoli di studio riportati sono ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento, derivanti da diverse facoltà. C’è da dire che non tutte le classi di laurea individuate possono rientrare tra quelle dove la sicurezza è un argomento portante del corso di studi. Molte di queste infatti non presentano all’interno dei programmi di studio la materia della sicurezza sul lavoro e apparentemente sembrano c’entrare poco o nulla con la materia.
Sempre in questa sezione dell’accordo viene riportato un concetto quanto meno poco chiaro: “Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o m aster i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo”. Requisiti dei docenti L’Accordo semplifica ed uniforma la questione, andando a prevedere per (quasi) tutti i corsi della sicurezza i requisiti previsti dal D.L. del 6 marzo 2013. Questi requisiti sono applicabili ai seguenti corsi: RSPP, ASPP, Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, coadiuvato per la parte pratica da un esperto in materia di primo soccorso, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto al momento nessun requisito del docente.