Formazione antincendio nuovo decreto

Formazione antincendio GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021

formazione I criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
formazione. I criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio. Informazione e formazione dei lavoratori

I criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
Informazione e formazione dei lavoratori
Designazione degli addetti al servizio antincendio
Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Requisiti dei docenti

L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD ( a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

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LA FORMAZIONE ANTINCENDIO SECONDO IL NUOVO DECRETO ANTINCENDIO D.M. 2/9/21

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto ministeriale antincendio, per determinare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, il datore di lavoro dovrà innanzitutto analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità della propria azienda con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 2/9/21, così da identificare il corretto livello da garantire agli addetti antincendio.

In tali elenchi, il nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21 esemplifica le fattispecie di attività che richiedono una formazione di:
livello 3 (punto 3.2.2), esplicitandole in un elenco di 16 tipologie di attività
livello 2 (punto 3.2.3), cioè: tutte le attività soggette ai controlli dei VVF secondo il D.P.R. 151/11, a meno che non siano già incluse nel livello 3 i cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili e si utilizzano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto livello 1 (punto 3.2.4), ossia tutte le attività che non ricadono nei punti precedenti.

Da ottobre 2022 tutte le aziende devono applicare i criteri previsti dal decreto ministeriale antincendio del 2/9/21 per scegliere il corso antincendio corretto, a prescindere dall’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio incendio secondo i criteri previsti dal D.M. 3/9/21.