Fondo per le vittime dell’amianto

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E’ in vigore da oggi il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.30 del 12 gennaio 2011 (G.U. n.72 del 29 marzo 2011) che regolamenta il “Fondo per le vittime dell’amianto” previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246) e ne disciplina  l’organizzazione, il finanziamento e le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva.nnLe risorse. Il fondo è istituto presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, ed è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. La sua disponibilità ammonta a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 29,3 milioni di euro a decorrere dal 2010.nnChi ne beneficia. Finalità del fondo è l’erogazione di uno speciale beneficio a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall’INAIL e dall’ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, nonché i loro familiari titolari di rendita a superstiti.nnLa prestazione. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d’ufficio dall’INAIL, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l’accesso al beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.nnLe modalità di erogazione. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2011, per il 2008 e il 2009, ed entro il 30 giugno 2012 per il 2010. La percentuale è fissata in misura pari al 20%, per gli anni  2008 e  2009,  e pari al 15% per il 2010. Dal 2011 il beneficio è erogato mediante: un primo acconto del 10% sui ratei di rendita; un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.nnLa tempistica. L’INAIL sta realizzando le attività necessarie per l’erogazione della prestazione aggiuntiva che sarà  avviata a partire dagli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009, per i quali sono già disponibili i trasferimenti da parte dello Stato. L’avvio del pagamento sarà reso noto attraverso specifica comunicazione sul portale dell’Istituto.

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