Fasi del Processo di Valutazione dei Rischi

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Il Datore di Lavoro, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, procede alla Valutazione attraverso le seguenti fasi:nn1. identificazione dei pericolinn2. valutazione di tutti i rischi connessi con gli aspetti di salute e sicurezza identificatinn3. identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile eliminare, o comunque ridurre al minimo i rischi valutati (vedi paragrafo 3.4)nn4. definizione delle priorità e pianificazione degli interventi (vedi paragrafo 3.4)nn5. valutazione e monitoraggio sull’applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia (vedi capitolo 5)nnNell’elenco che segue sono riportati i fattori da non trascurare perché il processo di VdR consegua con successo gli obiettivi fissati:nna. L’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi devono prendere in considerazione le attività ordinarie e non; tutte le persone eventualmente coinvolte, direttamente e indirettamente,compresi gli appaltatori ed i visitatori; i pericoli derivanti da interferenze con altre attività che si svolgono nel medesimo luogo di lavoro; le segnalazioni ricevute dai lavoratori e da eventuali preposti.nnIl Datore di Lavoro deve riservare particolare attenzione a fattori soggettivi quali i comportamenti,le caratteristiche dei lavoratori quali l’età, il genere, le tipologie contrattuali,la provenienza da altri paesi, le capacità professionali e le attitudini dei suoi collaboratori ed altri fattori umani emergenti soprattutto in condizioni disagiate o critiche (es. lavoro notturno, lavoro in locali confinati, lavoro in quota ecc.).nnb. L’analisi e la valutazione del rischio possono essere condotte con metodologie standardizzate e definite a priori sia per la modalità applicativa che per il metodo di valutazione, purché adattate alle specifiche realtà aziendali. L’analisi e la relativa valutazione sono aggiornate in maniera continua utilizzando le informazioni ottenute dal monitoraggio e riesame (vedi capitoli 5 e 6) e, comunque, ogni volta che intervengono cambiamenti significativi di processo/prodotti/organizzazione (3.3).nnL’analisi dei rischi deve essere effettuata considerando:nn• tutti i possibili rischi per la salute e sicurezza dei lavoratorinn• l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche dei lavoratori, le procedure e le prassi di lavoronn• gli interventi manutentivinn• le infrastrutture, apparecchiature e materiali (fornite sia dall’organizzazione che da terzi)nn• le modifiche, includendo i cambiamenti temporanei e i loro impatti sulle operazioni,processi e attivitànn• tipologia, caratteristiche e disposizione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, delle macchine/attrezzature/sostanzenn• le interazioni tra le attività aziendali, gli appaltatori/committenti e i terzi.nnc. Le misure per prevenire o ridurre i rischi vanno identificate secondo le seguenti priorità:nn• eliminazione del rischio, ove possibilenn• riduzione al minimo del rischio in relazione a quanto fissato dalla legislazione, Contratti Collettivi di Lavoro, dalle Norme Tecniche e sulla base dei criteri migliorativi stabiliti dalla stessa azienda.nn• gestione del rischio residuo tramite misure di prevenzione di protezione e monitoraggio costante sull’applicazione delle misure adottate.nnd. Le priorità degli interventi sono stabilite sulla base della rilevanza del rischio tenendo conto del progresso tecnologico e dell’efficacia attesa. nnLa valutazione dei rischi connessi con situazioni di emergenza deve essere tenuta in considerazione, in conformità a quanto previsto nel punto 4.7 (Preparazione e risposta alle emergenze).nne. Uso di indicatori di prestazione efficaci, quali, ad esempio:nn• tempo intercorso tra cambiamenti (strutturali/organizzativi/procedurali /legislativi) e revisione della VdRnn• numero eventi negativi per rischi non valutati adeguatamente nella VdRnn• numero dei quasi incidenti rilevati o malfunzionamenti che possono avere impatto diretto sulla sicurezza delle persone)nnLa Valutazione dei rischi è documentata in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.nnLe misure di prevenzione sono indicate nel Piano di miglioramento (Allegato 7).nnLa Valutazione dei Rischi determina inoltre il programma di sorveglianza sanitaria (4.5).nnPer la definizione di ruoli e responsabilità per il processo di Valutazione dei Rischi vedere paragrafo 1.

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