DOMANDAnnCome si compila e cosa devo indicare nella denuncia di variazione?nnRISPOSTAnnLa denuncia può essere effettuata on line tramite l’accesso al Portale INAIL all’indirizzo http://www.inail.it alla voce Punto cliente o in via cartacea a qualsiasi Sede INAIL utilizzando gli appositi moduli disponibili presso ogni Unità territoriale nonché nel sito INAIL all’indirizzo http://www.inail.it alla voce Assicurazione – Modulistica.nnGli elementi identificativi che vanno indicati sono: – codice ditta – codice fiscale – il numero di posizione assicurativa territoriale.nn
DOMANDAnnA cosa è dovuta l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico?nnRISPOSTAnnÈ dovuta all’incidenza degli oneri specifici che si riferiscono agli infortuni indennizzati nell’azienda e all’incidenza di altri oneri quali la copertura delle prestazioni integrative, le spese generali di gestione dell’assicurazione, i contributi obbligatori e gli oneri presunti per gli infortuni non ancora definiti”. nnDOMANDAnnCome si determina il premio di assicurazione dovuto all’INAIL per i dipendenti?nnRISPOSTAnnSi determina moltiplicando le retribuzioni lorde dell’anno di riferimento per il “tasso di premio” comunicato dall’INAIL.nn
DOMANDAnnIl sistema tariffario in vigore dal 1° gennaio 2000 prevede il passaggio dalla “Tariffa dei premi” unica per la Gestione Industria a quattro “Tariffe dei premi” differenziate per “macrosettori” di attività . In concreto, come viene individuata la “Tariffa dei premi” applicabile all’azienda?nnRISPOSTAnnPer l’individuazione della Tariffa applicabile, il sistema prevede l’inquadramento di ciascun datore di lavoro in uno dei quattro “macrosettori” di attività (detti “Gestioni Tariffarie”) denominati, rispettivamente, “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività “. L’inquadramento in parola (detto “inquadramento settoriale”) è effettuato secondo la classificazione aziendale disposta dall’INPS “ai fini previdenziali ed assistenziali”. nnDOMANDAnnCome vengono determinati i tassi indicati nelle “Tariffe dei premi”?nnRISPOSTAnnI tassi indicati nell’ambito di ciascuna “Tariffa dei premi” a fianco delle lavorazioni assicurate esprimono indici di rischio medi nazionali delle lavorazioni stesse e sono perciò chiamati “tassi medi nazionali”. Sono determinati dal rapporto tra oneri-retribuzioni registrato in un periodo predefinito (“periodo di osservazione”) nell’ambito delle aziende operanti sull’intero territorio nazionale che siano inquadrate nel medesimo “macrosettore” di attività ed eserciscano la medesima lavorazione.nn
DOMANDAnnA parità di lavorazione, i tassi medi nazionali possono essere diversi per le “Gestioni Tariffarie”?nnRISPOSTAnnSì, in quanto derivano dal rapporto oneri-retribuzioni che può essere differente per ogni “macrosettore”.nn
DOMANDAnnCome si determina il “tasso di premio” applicabile all’azienda?nnRISPOSTAnnIl “tasso di premio” dipende dal livello medio nazionale di rischiosità della lavorazione svolta dall’azienda e dal livello di rischio esistente nell’azienda. Il primo è espresso dal “tasso medio nazionale” corrispondente alla lavorazione svolta ed è indicato, per la lavorazione stessa, nell’ambito di ciascuna “Tariffa dei premi”; il secondo è determinato in relazione a parametri oggettivi preindividuati (situazione dell’azienda in relazione alle misure di sicurezza e prevenzione; presenza di eventi indennizzati) che possono comportare l’aumento o la riduzione del “tasso medio nazionale” (cosiddette oscillazioni).nn
DOMANDAnnCome si individua la lavorazione svolta dall’azienda?nnRISPOSTAnnLa lavorazione svolta dal datore di lavoro è individuata dall’INAIL – sulla base della denuncia dei lavori o delle successive denunce di aggiornamento e/o degli accertamenti che ritenga utile disporre – secondo le specifiche previsioni contenute nella “Tariffa dei premi” individuata in sede di “inquadramento settoriale”. Tale adempimento prende il nome di “classificazione delle lavorazioni” e consiste nella individuazione della specifica “voce” di riferimento e del relativo tasso medio nazionale.nn
DOMANDAnnCosa succede nel caso di esercizio di più lavorazioni da parte della stessa azienda?nnRISPOSTAnnNel caso di attività articolate in più lavorazioni previste dalla Tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente oscillato.nn
DOMANDAnnNel caso di esercizio promiscuo di più lavorazioni, qual è la classificazione applicata dall’INAIL?nnRISPOSTAnnIl sistema in vigore dal 1° gennaio 2000 non prevede più, per tali casi, la classificazione unitaria con “tasso ponderato”. Anche in tali casi si fa ora luogo alla classificazione plurima: la ripartizione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione è effettuata dal datore di lavoro valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata, fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall’INAIL. Si precisa che, al momento, la classificazione unitaria con “tasso ponderato” rimane in vigore per le posizioni assicurative istituite nel sistema previgente. nnDOMANDAnnCosa succede nel caso di esercizio di lavorazioni non previste in tariffa?nnRISPOSTAnnL’INAIL procede all’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione svolta dall’azienda e ne effettua la classificazione applicando la voce di tariffa che comprende la lavorazione stessa. Nel caso in cui la lavorazione sia riconducibile a più riferimenti tariffari, l’INAIL applica la classificazione plurima (a più voci). nnDOMANDAnnIl provvedimento di variazione della classificazione aziendale disposta dall’INPS deve essere comunicato all’INAIL?nnRISPOSTAnnSì, la comunicazione è dovuta in quanto la nuova classificazione aziendale disposta dall’INPS comporta quasi sempre un inquadramento settoriale diverso da quello in precedenza applicato e, di conseguenza, la necessità di applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento. Il relativo provvedimento dell’INAIL ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS. nnnnDOMANDAnnA chi va presentata la domanda di accentramento contributivo?nnRISPOSTAnnLa domanda di accentramento contributivo deve essere presentata o spedita alla Direzione regionale dell’INAIL competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente Sede provinciale dell’INAIL, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale.nn
DOMANDAnnEntro quale termine va presentata la domanda di accentramento contributivo?nnRISPOSTAnnSe la domanda è successiva all’inizio dell’attività , il termine di scadenza è fissato al 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento (ad es., la richiesta di accentramento da valere con decorrenza 2007 va presentata o spedita entro il 15.9.2006). Se relativa a lavori non ancora iniziati, la domanda deve essere presentata, rispettivamente, nel termine previsto per la denuncia dei lavori, nel caso di datore di lavoro non titolare di rapporto assicurativo (contestualmente all’inizio dei lavori); nel termine previsto per la denuncia di variazione, nel caso di datore di lavoro già titolare di rapporto assicurativo (trenta giorni dall’inizio dei nuovi lavori). nnDOMANDAnnL'”inquadramento settoriale” effettuato dall’INAIL non è conforme alla classificazione aziendale disposta dall’INPS. Cosa bisogna fare? Sono previsti termini di scadenza?nnRISPOSTAnnPer rimediare all’errato inquadramento settoriale può essere prodotta motivata istanza alla Sede dell’INAIL territorialmente competente. Il conseguente provvedimento di rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di classificazione dell’INPS. Non è previsto un termine specifico per la presentazione della domanda che, quindi, può essere presentata in ogni tempo, nel limite della prescrizione quinquennale.nnSi precisa che, se accertato d’ufficio, l’errore è rettificato dall’INAIL a prescindere dall’istanza del datore di lavoro.nn
DOMANDAnnCome si procede nel caso di errata classificazione delle lavorazioni?nnRISPOSTAnnPer rimediare all’errata classificazione delle lavorazioni può essere prodotta motivata istanza alla Sede dell’INAIL territorialmente competente. Per la presentazione della domanda non è previsto un termine specifico: la domanda può quindi essere presentata in ogni tempo, nel limite della prescrizione quinquennale.nnSi precisa che l’eventuale errore accertato d’ufficio dall’INAIL è rettificato a prescindere dall’istanza del datore di lavoro. nnDOMANDAnnIl provvedimento di rettifica della classificazione delle lavorazioni ha effetto retroattivo?nnRISPOSTAnnNo, di norma il provvedimento di rettifica ha effetto: rnnn
rnnn
- dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza del datore di lavoro;
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- dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione del provvedimento stesso al datore di lavoro nel caso di provvedimento adottato d’ufficio.
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nnrnLa decorrenza retroattiva è prevista eccezionalmente nei seguenti casi: rnnn
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- erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
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- erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
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nnrnnnDOMANDAnnSono previsti sconti per le aziende che siano in regola con le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro?nnRISPOSTAnnSì, sono previste riduzioni del tasso medio di tariffa che determinano un risparmio sul premio dovuto all’InailnnDOMANDAnnLe riduzioni del tasso di premio per prevenzione si applicano automaticamente?nnRISPOSTAnnNo, sono riconosciute su domanda del datore di lavoro, da presentarsi su apposito modello predisposto dall’Inail nnDOMANDAnnChi può beneficiarne? e in che misura?nnRISPOSTAnnPer le aziende che abbiano appena iniziato la propria attività la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al 15%nnPer le aziende che abbiano iniziato la propria attività da più di due anni la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al: rnnn
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- 5% per le aziende di rilevanti dimensioni;
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- 10 % per le altre aziende.
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nnrnDOMANDAnnC’è un termine per la presentazione delle domande?nnRISPOSTAnnPer le aziende che abbiano appena iniziato la propria attività a domanda può essere presentata: rnnn
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- insieme alla della denuncia dei lavori;
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- dopo l’inizio dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività ):
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nnrnPer le aziende che abbiano iniziato la propria attività da più di due anni la domanda deve essere presentata all’INAIL non oltre il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.nnDOMANDAnnChe significa azienda di “rilevanti dimensioni”?nnRISPOSTAnnSono di “rilevanti dimensioni” le aziende che occupano un numero di lavoratori-anno superiore a 500. nnDOMANDAnnSe l’azienda svolge più lavorazioni, il numero di lavoratori -anno da considerare per stabilire la misura della riduzione è relativo all’intera azienda oppure alla singola lavorazione?nnRISPOSTAnnSe i rischi assicurati sono più di uno il numero di lavoratori-anno e la misura della riduzione si riferiscono al singolo rischio. nnDOMANDA nnQuali sono i requisiti per ottenere la riduzione del tasso di premio per prevenzione dopo il primo biennio di attività ?nnRISPOSTAnnL’azienda deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro (pre-requisiti).In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi migliorativi rispetto ai minimi obbligatori nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro. nnDOMANDAnnNel caso di trasferimento di azienda, vengono mantenute le oscillazioni in corso?nnRISPOSTAnnSì in quanto la variazione del titolare dell’azienda (così come la variazione del domicilio e della residenza di esso, della sede legale, della ragione sociale, il trasferimento dell’azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria) non comporta una modificazione nella natura del rischio già coperto dall’assicurazione e non rilevano ai fini in parola.