Ente bilaterale e Organismo Paritetico

Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce sinteticamente all’art.2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Un ente bilaterale è un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione all’assistenza sanitaria. Gli enti bilaterali sono istituiti e disciplinati dai contratti collettivi.

Circ. n. 43 del 2010

“L’impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell’ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale di riferimento.” (circ. n. 43 del 2010).

Dunque, ferma restando la non obbligatorietà dell’adesione al sistema bilaterale, il datore di lavoro è invece obbligato a riconoscere (e finanziare) analoghe forme di tutela per i lavoratori. Le prestazioni di welfare previste dal contratto collettivo sono infatti un diritto contrattuale del lavoratore, cui corrisponde un obbligo datoriale, che l’imprenditore può assolvere o con l’iscrizione e la contribuzione all’ente bilaterale o corrispondendo al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, cioè una somma o una prestazione equivalente a quella erogata dall’ente bilaterale.

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COS’È L’ORGANISMO PARITETICO?

L’Organismo Paritetico Territoriale è un soggetto giuridico bilaterale costituito da due parti contrapposte utilizzato dalle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
Gli Organismi Bilaterali e Paritetici rappresentano sia le organizzazioni dei Lavoratori che quelle dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che appartengono allo stesso settore e nel territorio di competenza. Gli Organismi Bilaterali solitamente vengo costituiti per volontà e finalità sindacali e, pertanto, da intendersi quali strumenti propri di emanazione diretta delle OO.SS.

L’ENTE BILATERALE È L’ORGANISMO PARITETICO?

Si, l’Organismo Paritetico si può definire anche ente bilaterale, in quanto costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori in pari misura.

COME SI COSTITUISCE UN ENTE BILATERALE?

Gli Organismi Paritetici sono costituiti a norma dell’art. 36 c.c., gli aspetti economici e tributari sono disciplinati dal D. Lgs. 470/97 e devono avere scopi statutari indirizzati alla gestione delle politiche legate alla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. Solitamente gli Organismi Paritetici Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro non riconosciute ma non si esclude che possano costituirsi anche come società di capitali (S.r.l. e S.p.a.). Per aumentare la sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro, il D. Lgs. 81/2008 ha introdotto gli enti paritetici.
A norma dell’art. 2, co. 1, lettera ee) D.Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali sono “sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro” attraverso:
la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia.

A norma dell’art. 51 D. Lgs. 81/2008, gli Organismi Paritetici Territoriali:

possono essere il primo riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
qualora dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza.
Gli Organismi Paritetici di competenza territoriale comunicano alle aziende i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

GLI ORGANISMI PARITETICI HANNO UN RUOLO NELLA FORMAZIONE?

Agli Organismi Paritetici, nelle imprese artigiane o agricole, nelle piccole e medie imprese e nelle associazioni dei datori di lavoro, possono essere assegnati i seguenti compiti nell’ambito della sicurezza e della tutela della salute, anche mediante convenzioni:
informazione
assistenza
consulenza
formazione
promozione della sicurezza.

IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO AD EFFETTUARE LA FORMAZIONE CON GLI ENTI PARITETICI?

No, la normativa non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione attraverso gli Organismi Paritetici Territoriali ma, piuttosto, di mettere a conoscenza gli stessi della volontà di svolgere l’attività di formazione, in modo che possano formulare proprie proposte al riguardo.

GLI ORGANISMI PARITETICI POSSONO ACCREDITARE LA FORMAZIONE?

No, gli Organismi Paritetici non possono accreditare la formazione erogata da altri soggetti.

LE MODALITÀ DI RISCHIESTA DI COLLABORAZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALL’ORGANISMO PARITETICO SONO VINCOLANTI?

La Nota alla “Premessa” dell’accordo di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 puntualizza: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata a tali enti. Qualora la richiesta non riceva riscontro, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente”.