Dispositivi di protezione individuale contro gli agenti chimici

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Per DPI s’intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. La produzione dei DPI è disciplinata dal D.Lgs. 475/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” (in parte modificato dal D.Lgs. 10/1997).nnI requisiti di sicurezza previsti sono quelli specificati nell’Allegato II dello stesso decreto;nni DPI che rispettano le norme armonizzate (disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione Europea) si presumono conformi all’Allegato II.nnPiù decreti ministeriali hanno divulgato gli elenchi delle norme armonizzate e le relative norme nazionali di trasposizione. Secondo il D.Lgs. 475/1992 i DPI si suddividono in tre categorie in base alle seguenti indicazioni.  nnDPI di I CATEGORIA   Sono DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità; la loro progettazione considera che l’utilizzatore debba avere la possibilità di valutarne l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, il progressivo verificarsi di effetti lesivi.nnI DPI di I categoria hanno la funzione di salvaguardare da:nna) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;nnb) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;nnc) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano a una temperatura superiore a 50°C;nnd) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;nne) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente;nnf) azione lesiva dei raggi solari.  nnDPI di II CATEGORIA   Appartengono alla II categoria i DPI che non rientrano nella I e nella III categoria.nnPossono appartenere a questa categoria vari tipi di DPI, come le calzature o i guanti, dotati di un livello di protezione intermedio: il loro uso protegge, in genere, da un infortunio non mortale, da un infortunio senza lesioni gravi di carattere permanente o da una malattia professionale.  nnDPI di III CATEGORIA Appartengono alla III categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente l’istantaneo verificarsi di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radio tossici;nnb) gli apparecchi di protezione (isolanti), ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;nnc) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;nnd) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;nne) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non superiore a -50°C;nnf) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;nng) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.nnSi considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i DPI muniti di marcatura CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, è in grado di presentare la dichiarazione di conformità e, per i DPI di II e III categoria, l’attestato di certificazione CE.nnLa dichiarazione di conformità CE è allegata, dal fabbricante, alla documentazione tecnica del modello prima di iniziare la commercializzazione.nnL’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità al D.Lgs. 475/1992. I DPI, oltre a essere conformi al D.Lgs. 475/1992, devono:  nna) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;nnb) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;nnc) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;nnd) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;nne) essere, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, compatibili tra loro e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti.

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