Articolo tratto dal documento “A proposito di sicurezza sul lavoro” a cura di Giovanni Miccichè – Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI
Dal 20 aprile 2016 sono operative le nuove regole europee in tema di dispositivi di protezione individuale (DPI). Infatti è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/4251 che apporta diverse novità nel settore. La prima è che ora tutte le nazioni applicheranno gli stessi dettami. L’esperienza acquisita nell’applicazione della precedente direttiva, la 89/686/CEE, ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità e poiché è necessario che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità siano identici in tutti gli Stati membri, si è ritenuto opportuno imporre norme chiare e dettagliate, senza lasciare spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati. Il Regolamento, che consta di 48 articoli e 10 allegati, disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione, vale a dire i nuovi DPI di fabbricanti stabiliti in unione europea e i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo. In ogni caso gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati con riferimento alla precedente direttiva rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data; gli Stati membri, inoltre, non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. L’applicazione del Regolamento comporta alcune modifiche nella verifica dei requisiti fatta dagli organismi notificati nel caso di DPI di seconda e di terza categoria. Inoltre il Regolamento introduce il controllo della produzione per i DPI di prima categoria, che non sono soggetti al controllo da parte di organismi notificati e per i quali il responsabile della verifica dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è il fabbricante stesso.
Altra innovazione del Regolamento è che si parla di DPI fatti su misura, adattabili alla persona. I tempi sono ormai maturi per affrontare a livello legislativo non solo il caso dei DPI prodotti in serie, in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, ma anche quello dei DPI prodotti come unità singole, per un singolo utilizzatore. Ai fini della valutazione della conformità è prevista una procedura in deroga proprio per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati in terza categoria. Le nuove regole comportano un impegno sulle procedure di certificazione per gli organismi notificati ed è possibile che a livello europeo si valuti un rallentamento dell’attività normativa nei prossimi mesi per permettere il pieno adeguamento degli enti e delle strutture interessate al Regolamento. Sul fronte italiano, invece, l’attività di normativa tecnica volontaria è ampia: la sottocommissione “Dispositivi di protezione individuale” è articolata in otto gruppi, di cui sette attivi e uno in fase di costituzione. Il principale impegno di tutti i gruppi di lavoro consiste nel contribuire allo sviluppo delle norme Europee (CEN) e internazionali (ISO). Protezione contro le cadute nei lavori in quota, equipaggiamento personale degli occhi contro radiazioni laser, indumenti protettivi contro il calore e le fiamme, guanti da indossare per proteggersi da prodotti chimici e microorganismi pericolosi e dispositivi di protezione della testa per hockey su ghiaccio sono gli argomenti oggetto delle principali norme pubblicate nel catalogo UNI nel 2017. È inoltre prevista per fine luglio la conclusione dei lavori del gruppo “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, in cui da circa due anni è in essere un vivace confronto per definire e concordare modifiche, aggiornamenti e integrazioni da apportare alle norme UNI 10720:19982 e UNI EN 529:20063 in modo da redigere un riferimento normativo attuale. In particolare è stata ampiamente indagata la possibilità di rivedere i criteri fino ad ora adottati per la scelta dei DPI delle vie respiratorie ed è stata condotta un’ampia riflessione sull’attualità della definizione di “fattore di protezione operativo”.
Per quanto fino ad ora concordato, la nuova norma conterrà alcuni aggiornamenti dei valori dei fattori di protezione, l’introduzione del fit-test per la verifica dell’idoneità del dispositivo al singolo lavoratore e l’ottimizzazione di alcune attività inerenti la formazione, anche in relazione a quanto previsto dal DLgs. 81/2008. È infine in fase di costituzione un nuovo gruppo di lavoro con il compito di seguire il progetto UNI/CT 042/SC 02/GL 08 “Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI”- Indicazioni per l’integrazione di sistemi elettronici di monitoraggio per la gestione dei DPI”. Sono noti sistemi tecnologici di supporto alla gestione e controllo ottenuti integrando nel dispositivo di protezione individuale un tag che, collegato ad una centrale e agli smartphone, invia segnali consentendo di monitorare costantemente, dall’avvio fino alla conclusione, l’uso corretto dei DPI nelle diverse fasi lavorative. Obiettivo del nuovo gruppo è affrontare la necessità di definire specifiche per lo scambio di informazioni e per la “comunicazione tra le cose”, in modo da superare un’eterogeneità di prodotti e tecnologie da cui possono derivare problemi di interazione e difficoltà di connessione. Il primo compito sarà la redazione di un report tecnico che illustri la tecnologia e dia indicazioni sulle procedure di costruzione, certificazione e scelta dei DPI integrati con Tag.
Articolazione sottocommissione
UNI/CT 042/SC 02 Dispositivi di protezione individuale
GL Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto
GL Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
GL Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
GL Dispositivi di protezione dell’udito
GL Guanti e indumenti di protezione
GL Protezione della testa
GL Stivali e scarpe di protezione
GL Tecnologie IoT nell’impiego dei DPI