Il direttore dei lavori è un professionista incaricato di supervisionare e coordinare i lavori di costruzione, assicurandosi che vengano eseguiti in conformità con il progetto e le norme vigenti.
In Italia, la legislazione sulle responsabilità del direttore dei lavori è stabilita dal Codice Civile e dal Codice degli appalti pubblici. Il direttore dei lavori è considerato un rappresentante del committente e, come tale, ha la responsabilità di assicurare che i lavori siano eseguiti correttamente e che tutti i soggetti coinvolti (impresa, lavoratori, fornitori) rispettino le leggi e i regolamenti.
In caso di difetti o danni alla costruzione, il direttore dei lavori può essere chiamato a risponderne in sede legale. La giurisprudenza ha stabilito che il direttore dei lavori è responsabile solo se è stata accertata la sua colpa o negligenza nell’esercizio delle sue funzioni.
È importante notare che il direttore dei lavori non è sempre il solo responsabile dei difetti o dei danni alla costruzione. Ad esempio, se i difetti sono causati da un progetto errato o da un’impresa che non ha rispettato le norme di sicurezza, la responsabilità ricadrà sul progettista o sull’impresa stessa.
In ogni caso, è sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto edile per valutare la propria situazione e determinare le possibili azioni legali.
In conclusione, la legislazione e le sentenze sulle responsabilità del direttore stabiliscono che egli è un rappresentante del committente e che può essere chiamato a rispondere dei difetti o dei danni alla costruzione solo se è stata accertata la sua colpa o negligenza. Tuttavia, è importante considerare che ogni caso è unico e che la responsabilità può essere attribuita anche ad altri soggetti coinvolti nella costruzione.
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. n. 81/2008 – nulla prevede in relazione ai compiti ed alle responsabilità di tale ruolo, ad eccezione di quanto segue:
all’art. 145, “Disarmo delle armature”, in Titolo IV, “Cantieri temporanei o mobili”, Capo II, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, Sez. VII, “Costruzioni edilizie”, che “Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dei lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione […]”;
all’All. VI, “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, al punto 4, “Stima dei costi della sicurezza”, e, nello specifico, al 4.1.6. che “Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto”.