Modifiche al d lgs 81
PREPOSTO VIGILIA SU:
Obblighi di legge
Corretto uso dei mezzi di protezione collettivi
Va individuato per attività di vigilanza da parte del datore di lavoro
SE RILEVA COMPORTAMENTI NON CONFORMI:
Obbligo di intervento
Interruzione attività
ATTIVITÀ IN APPALTO:
Indicare al committente il personale
individuato come preposto
FORMAZIONE PREPOSTO
Aggiornamento almeno biennale
Attività formative in presenza
Aggiornamento in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi
ACCORDO STATO REGIONI ENTRO 30 06 2022
Conferenza permanente Stato Regioni deve adottare un accordo
Durata e contenuti minimi
Modalità verifica finale
Verifica efficacia formazione
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
ADDESTRAMENTO
Tracciato in apposito registro
Prova pratica per il corretto uso di Attrezzature, DPI, Macchine, Sostanze
Esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza
FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
Obbligo formazione adeguata e specifica
Aggiornamento periodico come da Accordo Stato Regioni
SOSPENSIONE DELL’IMPRESA
ISPETTORATO DEL LAVORO E ORGANISMI PARITETICI
Nominativi imprese che hanno aderito al sistema degli organismi
Rappresentanti lavoratori territoriali
Rilascio asseverazioni di adozione e di attuazione modelli organizzativi
Rapporto diretto ( con ISPETTORATO LAVORO e INAIL)
Modifiche al d lgs 81
Si interviene poi sull’articolo 55 del d lgs 81 in tema di sanzioni penali.
In particolare “le nuove disposizioni introdotte (nomina e formazione del preposto e comunicazione del nominativo del preposto nell’ambito degli appalti) sono sanzionate penalmente”. E la formazione del datore di lavoro, rientrante tra gli obblighi dell’art. 37, comma 7, “è caduta sotto la sanzione già prevista per tale disposizione dall’art. 55, comma 5, lett. c) del Dlgs 81/2008”.
Si interviene poi sull’articolo 56 d lgs 81
Si interviene poi sull’articolo 56 (Sanzioni per il preposto) del Dlgs 81/2008 introducendo, coerentemente con l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, “le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto.
Mentre l’obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell’art. 19, comma 1, lett. a) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento, viene sanzionata penalmente anche l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell’art. 19 (‘in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate’).
In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro), assegnandogli quindi un ruolo notevolmente più incisivo, sia sul versante prevenzionale sia su quello organizzativo”.