Credito d’imposta beni strumentali

Credito d’imposta per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2020. Scadenze del credito.
Credito d’imposta

credito d’imposta

Il credito per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2020. La legge di Bilancio 2021 ha esteso l’ambito temporale della misura, rimodulandone la disciplina. Successivamente la legge di Bilancio 2022 ha apportato ulteriori modifiche. La misura è stata poi rafforzata dal decreto Aiuti che ha aumentato dal 20% al 50% l’aliquota del credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 o entro il 30 giugno 2023, ma con prenotazione entro il 31 dicembre 2022.

Chiarimenti

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2021, sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie:

  • gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
  • le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’
    articolo 32 del TUIR;
  • le reti di imprese (sia le “reti-soggetto” che le “reti-contratto”);
  • le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d’impresa;
  • le imprese neo costituite. La norma, infatti, non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell’attività.

Condizioni

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

2021

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

  • 2021: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

 Il credito può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


4. Altri beni strumentali immateriali 
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Quali sono i beni strumentali?

Si tratta di beni che un’impresa acquista in un dato esercizio, ma che intende utilizzare per un tempo maggiore e che contribuiscono allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività per un periodo superiore all’esercizio.