Concetti generali di sicurezza elettrica. Legislazione sulla sicurezza elettrica. Elementi di primo soccorso. La qualificazione del personale nei lavori elettrici. DPI ed Attrezzature. Le norme tecniche e i lavori elettrici. PES PAV PEI
La Norma CEI 11-27:2014, IV edizione, e la Norma CEI EN 50110-1:2014, III edizione, hanno introdotto numerose novità sullo stato dell’arte dell’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici con rischio elettrico.
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione, in assenza di indicazioni specifiche nella norma CEI 11-27, ricordiamo che l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Appare quindi ragionevole prevedere a livello aziendale un percorso di aggiornamento formativo per gli addetti ai lavori elettrici con una prevista periodicità, nonché nelle seguenti circostanze:
– evoluzione legislativa e/o normativa sulla sicurezza elettrica;
– trasferimento o modifica delle mansioni (nuovi lavori elettrici da effettuare);
– introduzione di nuove attrezzature o tecnologie di lavoro relative ai lavori elettrici.
Inoltre, per il personale già formato, addestrato e qualificato come idoneo ad effettuare lavori elettrici si precisa tipologia sotto tensione, la Norma CEI 11-27 2014 specifica che “la validità dell’autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogni qual volta è necessario in accordo con il livello di idoneità della persona interessata. E’ comunque buona norma riesaminare l’idoneità ai lavori elettrici in tensione con cadenza annuale“.
Conoscenze di base
Possesso di una reale esperienza pratica e di una generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica elettrica. E’ necessario aver frequentato il corso “Addetti ai lavori elettrici” Livello 1A (Conoscenze teoriche) e Livello 2A (Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione) della norma CEI 11-27.
La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” precisa al punto 4.15.2 che l’attribuzione della qualifica di Persona Esperta (PES) e Persona Avvertita (PAV) per i lavoratori dipendenti è di pertinenza del Datore di Lavoro. Inoltre la norma sottolinea che tale qualifica deve essere accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori elettrici cui si riferisce, nonché formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale: si veda in tal senso la specifica modulistica per la qualifica degli addetti ai lavori elettrici PES, PAV e lavoratori idonei ai lavori sotto tensione
Nella norma CEI 11-27, nel quale il lavoratore evidenzia una drammatica perdita dei requisiti per essere definito PES o PAV, con conseguente revoca della qualifica da parte del Datore di Lavoro, è altresì evidente che gli aspetti precedentemente richiamati (istruzione, esperienza, attenzione, precisione, affidabilità) saranno oggetto, o potranno essere oggetto, di variazioni e sviluppi nel corso della vita professionale di un lavoratore. In particolare, il requisito relativo all’istruzione richiederà immancabilmente periodici richiami per garantire nel tempo un adeguato livello di preparazione del lavoratore.
Alla luce di tutto questo, come deve comportarsi un datore di lavoro per essere certo che la qualifica attribuita ad un lavoratore sia adeguata nel tempo? Come deve organizzare il “riesame della qualifica del personale addetto ai lavori elettrici”?
La norma CEI 11-27 non dà chiarimenti in tal senso, limitandosi al punto 6.3.3 a dare le seguenti indicazioni in merito al riesame dell’idoneità ai “lavori elettrici in tensione”: “L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti. La validità dell’autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con il livello di idoneità della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale. L’idoneità può essere revocata dal Datore di Lavoro quando dovesse risultare evidente il venire meno del possesso dei requisiti personali dell’operatore, ad esempio a seguito del verificarsi di palesi violazioni di principi di sicurezza”. Per analogia (e semplicità gestionale), il datore di lavoro può adottare la stessa periodicità annuale anche per il riesame della qualifica di Persona Esperta (PES) e Persona Avvertita (PAV).
La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali:
- a) nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
- b) modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
- c) specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
- d) introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08;
- e) modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione;
- f) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e lavori non elettrici.
La IV edizione della norma CEI 11-27 introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici che affiancano le già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL).
A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL). Appare evidente sin da subito che il normatore ha voluto chiaramente indicare che i ruoli suddetti possono essere svolti da una persona o da un gruppo di persone (unità), situazione che in talune organizzazioni, più articolate, è piuttosto comune.
Più in dettaglio, la URI viene definita come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”
La seconda nuova figura, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.
In sostanza, la nuova edizione della norma CEI 11-27:2014, pur non individuando una precisa e rigida organizzazione aziendale per la progettazione ed esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, introducendo queste due nuove figure consente al Datore di Lavoro dell’azienda, o comunque al soggetto che ha il compito di creare tale organizzazione, molteplici soluzioni, in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali disponibili.
Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di Datore di Lavoro, dirigente, preposto e lavoratore indicate dal D. Lgs. 81/08: le responsabilità infatti dipenderanno dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti. In tal senso è da ritenersi illuminante la nota numero 9 della norma CEI 11-27:2014, che recita “[…] Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della Norma CEI 11-27:2014 non necessariamente coincide con quella del D.Lgs 81/08”. L’apparente contraddizione contenuta nella nota si risolve comprendendo che il PL ha tutte le attribuzioni del preposto secondo D. Lgs. 81/08 e, potenzialmente, anche altre, in funzione dell’effettivo assetto organizzativo dato dall’azienda.