Nota informativa del fabbricante

rn La nota informativa è un requisito essenziale di sicurezza e salute, che deve possedere ogni DPI (Allegato II del D.Lgs. 475/1992).nnLa nota informativa deve essere consegnata dal fabbricante insieme ai DPI immessi sul mercato;nnessa contiene le informazioni utili alla gestione corretta del DPI e in particolare:  nna) nome e indirizzo del fabbricante o del Leggi di piùNota informativa del fabbricante[…]

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Marcatura CE

rn La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’Allegato IV del D.Lgs. 475/1992, è costituita dalla sigla “CE”. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto, la marcatura Leggi di piùMarcatura CE[…]

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Dispositivi di protezione individuale contro gli agenti chimici

rn Per DPI s’intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati Leggi di piùDispositivi di protezione individuale contro gli agenti chimici[…]

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Sintesi operativa

rn Per adempiere a quanto disposto dalla norma in merito alla valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi si suggerisce la seguente procedura:  nn1. raccolta delle schede di sicurezza di ogni prodotto; nn2. eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione dell’agente pericoloso con un altro non pericoloso o meno pericoloso; nn3 identificazione Leggi di piùSintesi operativa[…]

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Misure di prevenzione e protezione

rn Il tipo di misure di prevenzione e protezione dipende dal giudizio conclusivo, in base al D.Lgs. 81/2008: 1. qualora dalla valutazione effettuata risulti un rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” occorre in ogni caso attuare le misure generali di tutela (art. 224). 2. qualora dalla valutazione effettuata risulti un rischio Leggi di piùMisure di prevenzione e protezione[…]

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Conclusioni

rn Il livello di rischio definito per mansione e per sostanza deve tenere conto sia del contributo della salute sia di quello per la sicurezza:nnè sufficiente che, per ogni lavoratore, risulti un livello non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza ovvero per uno solo dei due contributi,perché sia obbligatorio, per il Leggi di piùConclusioni[…]

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La valutazione del rischio per la sicurezza

rn La valutazione del rischio per la sicurezza dovuto all’utilizzo di agenti chimici pericolosi può essere eseguita con il seguente criterio di valutazione di tipo qualitativo. I fattori legati alla sicurezza sono:   nn1. le proprietà fisico-chimiche degli agenti che possono determinare atmosfere infiammabili o esplosive, quali:   – esplosivi, – facilmente infiammabili, – estremamente Leggi di piùLa valutazione del rischio per la sicurezza[…]

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Modello per la stima del rischio

rn Per la stima del rischio da agenti chimici è possibile seguire il procedimento di valutazione illustrato ai paragrafi 10.7.1. e 10.7.2. elaborato nell’intento di fornire uno strumento facilmente utilizzabile. Per quanto riguarda il rischio per la salute (paragrafo 10.7.1.), il percorso valutativo suggerito deriva dal “Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione Leggi di piùModello per la stima del rischio[…]

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In attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, la valutazione del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è effettuata dal datore di lavoro.

rn In ogni caso bisogna mettere in atto misure preventive tali che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi siano eliminati o ridotti al minimo. L’applicazione di queste misure (“misure generali per la prevenzione dei rischi”, art. 224 D.Lgs. 81/2008) è sempre obbligatoria ed è opportuno che eventuali misurazioni ambientali siano effettuate dopo tale applicazione.nnSe Leggi di piùIn attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, la valutazione del “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” è effettuata dal datore di lavoro.[…]

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Valutazione del rischio

rn La valutazione del rischio chimico, effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il medico competente, sentito il RLS/RLST deve considerare (art. 223 del D.Lgs. 81/2008):  nn• le proprietà pericolose degli agenti chimici (individuabili anche dalle frasi R che accompagnano la classificazione CE);nn• le informazioni contenute nella scheda di sicurezza;nn• il livello, il modo Leggi di piùValutazione del rischio[…]

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